Decreto Liquidità: le principali misure a favore delle imprese volte a garantire la continuità aziendale

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La versione inglese di questo articolo è disponibile a questo link.

In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il “Decreto Liquidità” (Decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020). Il Decreto si basa principalmente sulle seguenti linee direttrici: il sostegno della liquidità delle imprese, la garanzia della continuità aziendale, la sospensione dei versamenti tributari e governativi e il rafforzamento di speciali poteri nei settori di rilevanza strategica, tramite l’estensione dell’ambito applicativo dei Golden Power.

In particolare, con riferimento al sostegno della liquidità delle imprese, il decreto prevede:

  • l’istituzione di una garanzia, in presenza di specifiche condizioni, concessa da SACE S.p.A. fino al 31 dicembre 2020 in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti alle imprese diverse da banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, per l’importo massimo complessivo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. Inoltre, una delle condizioni per il rilascio della garanzia è data dal divieto per l’impresa beneficiaria di distribuire dividendi, in quanto si mira ad assicurare che l’impiego di risorse sia volto a sostenere degli investimenti produttivi. Sono escluse le “imprese in difficoltà” (tra le quali, secondo la definizione data da certi Regolamenti UE, rientrano le imprese che hanno perso più della metà del capitale o del patrimonio e le imprese soggette a procedure di insolvenza) e quelle che hanno posizioni deteriorate al 31.1.2020. I finanziamenti così garantiti possono essere utilizzati per far fronte a costi del personale, capitale circolante e investimenti purché relativi a stabilimenti in Italia;
  • l’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI, tramite la previsione di garanzie a titolo gratuito per un ammontare massimo pari a 5 milioni, a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (estendendo la possibilità di usufruire della suddetta garanzia anche alle cosiddette imprese “Mid-cap”), fino al 31 dicembre 2020. L’articolo prevede delle estensioni oggettive attuate tramite l’aumento delle percentuali di copertura, previa autorizzazione della Commissione Europea, nonché estensioni soggettive attuate tramite l’estensione della platea di soggetti coinvolti. Si prevede, infatti, anche l’inclusione quali beneficiari di soggetti che alla data della richiesta di garanzia presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (purché non anteriori al 31 gennaio 2020) ovvero quelle imprese che successivamente al 31 dicembre 2019 siano state ammesse alla procedura di concordato in continuità aziendale nonché abbiano stipulato accordi di ristrutturazione, purché le loro posizioni non si possano qualificare quali esposizioni deteriorate e siano comunque soddisfatti gli ulteriori criteri stabiliti dall’articolo 13.

La seconda linea direttrice rilevante ai nostri fini si riferisce alle misure volte a garantire la continuità aziendale. Le suddette misure mirano ad evitare che, a causa della situazione emergenziale attuale dovuta al COVID-19, la maggior parte delle imprese possa presentare squilibri patrimoniali tali per cui possa essere destinata alla liquidazione ovvero all’apertura di procedure concorsuali.

A tal fine, all’articolo 5 è stato previsto il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza all’1 settembre 2021, fatta eccezione per quanto già entrato in vigore in relazione alle disposizioni modificative delle norme del codice civile in materia di diritto societario.

Il panorama attuale nel quale gli operatori hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo si pone, infatti, in una situazione di scarsa compatibilità con uno strumento giuridico nuovo. In una situazione di crisi come quella attuale gli indicatori finirebbero per generare degli effetti sfavorevoli nei confronti della maggior parte delle imprese e, di conseguenza, il Codice finirebbe per mancare il proprio obiettivo, ossia quello di favore nei confronti del salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio come extrema ratio.

L’articolo 6 prevede una disposizione volta ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del Codice civile. Di conseguenza, si prevede la non applicazione, fino al 31 dicembre 2020, degli articoli in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sotto il minimo legale, nonché l’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista per le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l. e società cooperative. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.

In un’ottica di favor verso la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese viene previsto, all’articolo 7, che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività possa comunque essere operata con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Resta salva la previsione di cui all’articolo 106 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, relativa alle norme in materia di svolgimento delle assemblee.

L’articolo 8 reca delle disposizioni in deroga rispetto alla tradizionale disciplina in materia di finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento e, in particolare, dei meccanismi di postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai suddetti rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Nell’attuale situazione, infatti, l’applicazione di quei meccanismi, risulta disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita di un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento.

All’articolo 9 viene inoltre prevista la proroga di sei mesi, dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

In relazione ai procedimenti di omologa o accordi di ristrutturazione ancora pendenti al 23 febbraio 2020, viene data la possibilità al debitore di ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare la relativa proposta ovvero optare per una soluzione più semplice, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati. Infine, viene prevista la possibilità per il debitore di avvalersi di un nuovo termine, esteso fino a novanta giorni, nel caso in cui gli sia stato concesso il termine per il “concordato in bianco” ovvero i termini di cui all’articolo 182-bis, comma 7, l. fall.

La norma suddetta prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, aventi lo scopo di neutralizzare la possibilità che tali procedure, con concrete possibilità di successo prima del verificarsi della crisi, possano risultare compromesse.

Infine, viene prevista all’articolo 10 l’improcedibilità di tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 della legge fallimentare e 3 della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, ad eccezione di quei ricorsi presentati dal PM con richiesta di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’articolo 15, comma 8, l. fall.

La disposizione in esame è tesa ad evitare procedure viziate da fattori estranei all’operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti, il cui svolgimento graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza. Inoltre, l’eccezione sopra evidenziata mira ad evitare di avvantaggiare le imprese che potrebbero mettere in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale, provocando situazioni sfavorevoli nei confronti dei creditori.

Infine, quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo suddetto faccia seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 dell’articolo in commento non viene computato ai sensi del termine di dichiarazione di fallimento successivo alla cancellazione dal registro delle imprese, nonché del termine di cui all’articolo 69 bis per l’azione revocatoria.

Articolo inserito in: Crisi d'impresa, COVID-19
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