1. Con riferimento alla definizione di start up innovativa:
- Il testo vigente del Decreto prevede tra i requisiti della start up innovativa che “la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea ordinaria dei soci siano detenute da persone fisiche”. Il maxiemendamento dispone che i soci persone fisiche debbano detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria “al momento della costituzione e solo per i successivi 24 mesi”; quindi decorsi 24 mesi dalla costituzione della società non sussisterebbe più il vincolo di avere la maggioranza dei soci rappresentata da persone fisiche.
- La normativa vigente richiede che una società per essere qualificata quale start up innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo “lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Secondo il testo di legge approvato dal Senato, il suddetto oggetto sociale potrebbe non essere esclusivo ma solo prevalente.
- A norma del Decreto in vigore, la start up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti tre requisiti (come meglio specificati alla lettera h) dell’art. 25): (i) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione della start up innovativa; (ii) almeno un terzo o più del terzo della forza lavoro complessiva deve essere rappresentata da personale in possesso di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto attività di ricerca certificata per almeno tre anni presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; (iii) la start up sia titolare o licenziataria di una privativa industriale. Il maxiemendamento modifica i requisiti di cui ai punti (i) e (iii) che precedono.
- Precisamente, si prevede la riduzione dal 30 al 20% del valore minimo richiesto per le spese di ricerca e sviluppo; inoltre, è precisato che nel calcolo di tali spese devono escludersi oltre alle spese di acquisto di immobili anche quelle di locazione, mentre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, si potranno computare “le spese relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso”. Stando alla lettera delle nuove disposizioni, sembrerebbe volersi includere nella categoria delle spese per ricerca e sviluppo anche quelle che sono state sostenute (anche da soci ed amministratori) nella fase iniziale di avvio ed impostazione del nuovo business.
- Quanto al requisito della privativa industriale di cui al punto (iii), il maxiemendamento dispone che la start up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di tale privativa. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito.
2. Con riferimento alla materia delle agevolazioni fiscali:
- Il testo del maxiemendamento introduce un nuovo articolo 27-bis dal titolo “Misure di semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per l’assunzione del personale dipendente nelle start up innovative e negli incubatori certificati”. L’obiettivo è di estendere alle start up innovative e agli incubatori certificati il beneficio del credito di imposta di cui all’articolo 24 del DL n. 83/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 134/2012), a norma del quale si riconosce alle imprese un credito di imposta pari al 35% (con limite massimo di 200.000 Euro annui per ogni singola impresa) del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato.
- Per quanto concerne specificamente le start up innovative e gli incubatori certificati, il nuovo art. 27 bis dispone che il credito di imposta in questione sia concesso in relazione all’assunzione di personale altamente qualificato a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Certo, lascia un po’ perplessi il riferimento solo al personale assunto a tempo indeterminato, visto che la normativa vigente sulle start up sembrerebbe voler incentivare l’assunzione di personale a tempo determinato.
- In un’ottica di semplificazione della relativa procedura, il nuovo articolo esclude l’applicazione alle start up innovative e agli incubatori certificati delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell’art. 24 legge n. 134/2012. Questo significa che la documentazione contabile predisposta dalla start up innovativa relativamente all’assunzione di personale altamente qualificato non sarà sottoposta a controlli, né sarà oggetto di certificazione da parte del collegio sindacale, ove esistente, ovvero del revisore contabile all’uopo nominato.
- Le start up innovative e gli incubatori certificati potranno beneficiare del credito di imposta in via prioritaria rispetto alle altre imprese (fatta eccezione per la quota riservata alle assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni vittime del terremoto del maggio 2012).
- Con decreto ministeriale saranno definite le modalità semplificate di cui le start up innovative e gli incubatori certificati potranno avvalersi al fine di presentare alle competenti autorità istanza per usufruire del suddetto credito di imposta.
3. Con riferimento alla normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato:
- Il testo del maxiemendamento dispone che i nuovi termini e condizioni riguardanti il contratto a tempo determinato si applichino anche al contratto di somministrazione a tempo determinato.
- E’ espressamente previsto che la stipulazione di contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato da parte della start up innovativa non sia soggetta ad alcuna delle limitazioni quantitative imposte dalla normativa vigente alle altre imprese.
- E’ specificato che la start up innovativa possa comunque stipulare contratti a tempo determinato della durata minima inferiore ai sei mesi, conformemente alla disciplina ordinaria degli stessi contratti a tempo determinato.
- E’ riconosciuta alle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la possibilità di delegare anche ai livelli decentrati la stipulazione di contratti collettivi volti a definire i criteri per la determinazione dei minimi retributivi tabellari e le disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start up innovative.
Si attende che l’assemblea della Camera dei Deputati si pronunci sul testo emendato dal Senato della Repubblica. Non si esclude che ulteriori modifiche potranno essere proposte in quella sede, anche se ciò allungherebbe i tempi di approvazione ed emanazione della legge di conversione del Decreto. A nostro parere, restano aperte altre questioni su cui l’intervento del legislatore sarebbe auspicabile.
Pubblicato su Startupbusiness.it
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