Nell’ottica di ridurre la diffusione del Covid-19, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha adottato, lo scorso 19 marzo, un’ordinanza che permette ai cittadini di ricevere dal proprio medico il numero di ricetta elettronica (“NRE”), necessario per ritirare i farmaci prescritti in farmacia, senza doversi recare presso l’ambulatorio del proprio medico (“Ocdpc 651/2020” o “Ordinanza”).
Ciò al fine di limitare gli spostamenti delle persone e, di conseguenza, il rischio di contagio.
L’Ordinanza chiarisce quindi ulteriormente la non necessità di farsi rilasciare dal medico il promemoria cartaceo della ricetta elettronica, introducendo alcuni strumenti ad esso alternativi con un forte impulso al processo di dematerializzazione.
Emergenza Covid-19: spinta all’uso della ricetta elettronica
L’Ordinanza prevede la possibilità per ciascun paziente di chiedere al proprio medico la trasmissione del promemoria dematerializzato ovvero del NRE in sostituzione del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, che lo obbligherebbe a recarsi personalmente presso lo studio del medico.
Modalità virtuali di comunicazione del NRE
Nello specifico, il paziente potrà ottenere il promemoria dematerializzato o il NRE nelle seguenti modalità:
- trasmissione del promemoria come allegato ad un messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito abbia indicato al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
- comunicazione del NRE mediante SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito abbia indicato al medico prescrittore il numero di telefono mobile; oppure
- comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del NRE laddove l’assistito abbia specificato al medico il proprio numero telefonico.
Inoltre, nel caso in cui l’assistito abbia attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (“FSE”), potrà consultare la ricetta elettronica inserita nel FSE stesso.
Grazie alla trasmissione digitale del NRE, quindi, il paziente non dovrà recarsi personalmente presso lo studio del medico per ritirare il promemoria cartaceo e potrà ritirare il medicinale prescritto in farmacia comunicando il NRE e mostrando la propria tessera sanitaria.
Ricetta elettronica: non solo per farmaci convenzionati
Inoltre, ai sensi dell’Ordinanza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono (i) utilizzare la ricetta dematerializzata anche per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e (ii) permettere agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie.
Alcune Regioni hanno pertanto adottato dei provvedimenti in tal senso. Ad esempio, la Regione Campania ha autorizzato l’adozione da parte del medico prescrittore della ricetta dematerializzata anche per i farmaci in “distribuzione per conto” (es: gli anticoagulanti orali).
Ricetta elettronica: il quadro normativo
La ricetta elettronica per la prescrizione dei medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 novembre 2011.
Tuttavia, il DM del 2 novembre 2011 richiede al medico prescrittore di consegnare al proprio assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica, andando di fatto a rallentare il processo di dematerializzazione della ricetta.
Pertanto, con l’Ocdpc 651/2020 si sono compiuti importanti passi in avanti nel processo di completa dematerializzazione della ricetta elettronica, grazie all’individuazione di strumenti digitali alternativi alla stampa del promemoria per la trasmissione del NRE.
Le disposizioni definite dalle ordinanze della Protezione Civile resteranno in vigore fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, ossia il 31 luglio 2020.
L’Ordinanza ha comunque dato impulso all’intera disciplina della ricetta elettronica. Infatti, lo scorso 31 marzo 2020, è stato pubblicato un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo relativo alla “Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica”, che ha modificato il precedente DM del 2 novembre 2011. Il DM del 25 marzo 2020 troverà applicazione al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, durante il quale invece resteranno ferme le disposizioni dell’Ordinanza.
Il parere del Garante privacy
Il 19 marzo 2020 il Garante per la Protezione dei Dati Personali (“Garante”) ha pubblicato un Parere sulle modalità di consegna della ricetta medica elettronica (“Parere”) contenute nella bozza del DM del 25 marzo 2020.
In questo frangente, l’Autorità ha sottolineato che l’utilizzo di canali digitali è compatibile con la disciplina in materia di trattamento dei dati sulla salute e ha fornito specifiche indicazioni sulle modalità di consegna all’interessato (soggetto al quale si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento) del promemoria dematerializzato potenzialmente applicabili già nell’immediato e fino alla cessazione dello stato emergenziale. A tal riguardo, il Garante ha manifestato il proprio assenso verso l’eventuale decisione da parte dell’esecutivo di ricorrere a tali canali per mezzo di disposizioni d’urgenza, purché questi vengano attuati secondo quanto indicato nel Parere.Pertanto, le modalità di invio introdotte dall’Ordinanza dovranno essere implementate tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Autorità, la quale si è soffermata in particolare sull’impiego dei servizi di SMS e di posta elettronica. Nel primo caso, l’SMS deve avere ad oggetto solo il NRE e non anche le altre informazioni di dettaglio. Nel secondo, il promemoria deve (i) essere spedito in forma di allegato e non come testo compreso nel corpo del messaggio (precauzione esplicitamente prevista anche dall’Ordinanza), (ii) essere accessibile tramite una credenziale consegnata separatamente all’interessato, ed (iii) essere protetto attraverso tecniche di cifratura.
Tale modalità, come evidenzia il Garante, è già utilizzata in altri ambiti sanitari (ad esempio per i referti medici) e tutti gli assistiti possono usufruirne liberamente, a differenza dell’inserimento del promemoria nel FSE, opzione accessibile solo ad una parte della popolazione in quanto non ancora attuato sull’intero territorio nazionale.
Ulteriori step nel processo di dematerializzazione della ricetta
Alla luce di quanto detto, è evidente come l’Ordinanza, adottata in risposta al diffondersi del Covid-19 e alla necessità di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone, abbia di fatto incrementato l’utilizzo della ricetta elettronica, introducendo importanti novità nella modalità di comunicazione (non più cartacea) del promemoria.
Come anticipato, le disposizioni dell’Ordinanza perderanno di efficacia al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dopodiché troverà applicazione il DM del 25 marzo 2020.
Nel DM del 25 marzo 2020, si ritrovano alcune delle novità introdotte dall’Ordinanza.
Infatti, il DM del 25 marzo 2020 ha confermato i canali alternativi per la fruizione del promemoria della ricetta elettronica previsti dall’Ordinanza, aggiungendone altri. Nello specifico, il medico può rendere disponibile il promemoria attraverso i seguenti canali:
- nel portale del SAC (Sistema di accoglienza centrale) www.sistemats.it, anche tramite SAR (sistema di accoglienza regionale);
- nel FSE dell’assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all’alimentazione del FSE;
- tramite posta elettronica;
- tramite SMS.
Le modalità di utilizzazione di tali canali dovranno essere stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, previo parere del Garante. Pertanto, per una completa attuazione di tali disposizioni, si dovrà attendere l’emanazione del decreto ministeriale.
Inoltre, il DM del 25 marzo 2020 ha esteso l’ambito di utilizzo della ricetta elettronica, prevedendo la dematerializzazione delle ricette di (i) farmaci con piano terapeutico AIFA, (ii) farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale e (iii) farmaci con ricetta medica limitativa.
Tuttavia, resta ancora aperto l’interrogativo sulla possibile estensione (e sulle relative modalità) della ricetta dematerializzata anche a tutte quelle ricette di farmaci da dispensare non a carico del SSN (la c.d. ricetta bianca) che le farmacie, in base al Codice del Farmaco, devono timbrare (ove ripetibili), oppure trattenere per certe tipologie di farmaci.