Vendita online di integratori, sanzione dell’Agcm in assenza della notifica al ministero

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Questo articolo è stato pubblicato su AboutPharma online il 12 luglio 2018.

In seguito a una segnalazione dell’Essna, l’ente europeo specializzato in tema di nutrizione sportiva, l’Agenzia garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha lanciato un’indagine sulla vendita di integratori alimentari sul web che si è conclusa con tre decisioni pubblicate a giugno 2018 che hanno imposto un totale di 400 mila euro di sanzioni.

Le decisioni dell’Agcm

Le tre decisioni dell’Agcm sono molto simili tra loro e si rivolgono a tre diversi venditori online di integratori alimentari. I prodotti in questione erano principalmente integratori adibiti al potenziamento muscolare e al miglioramento della prestazione atletica, messi in commercio in Italia da aziende con sede rispettivamente nel Regno Unito (decisione n. 27194), in Slovenia (decisione n. 27195) e in Portogallo (decisione n. 27196). Tali prodotti erano stati messi in vendita su siti in lingua italiana, in assenza della prescritta notifica al ministero della Salute, lasciando intendere, contrariamente al vero, che loro vendita in Italia fosse lecita.

In tutti e tre i casi, l’Agcm ha accertato l’inosservanza delle disposizioni che prevedono la notifica al ministero dell’etichetta degli integratori ai fini della loro commercializzazione sul territorio italiano e ha ritenuto che tale condotta integrasse un’ipotesi di pubblicità ingannevole, in quanto idonea a far credere ai consumatori che gli integratori siano commercializzabili in Italia, avendo superato i previsti controlli ministeriali.

In particolare, secondo l’Agcm, “la pratica commerciale posta in essere dal professionista appare scorretta […] in quanto risulta idonea a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche dei prodotti, generando nei consumatori l’erronea impressione che la vendita dei prodotti pubblicizzati sia lecita e avvenga, quindi, in un contesto di piena conformità all’ordinamento vigente.”

Nei procedimenti in oggetto, l’Agcm ha dunque ritenuto che il mancato rispetto delle procedure di notifica avesse per forza di cose ingannato il consumatore circa una caratteristica essenziale dei prodotti, anche qualora non fosse stato fatto alcun riferimento esplicito al superamento dei controlli ministeriali. Infatti, è logico che il consumatore medio presuma l’adempimento delle procedure di legge per la commercializzazione di un prodotto.

Un inusuale profilo di ingannevolezza

In materia di integratori, l’Agcm è solita pronunciarsi specialmente in relazione ai contenuti dei messaggi pubblicitari, all’eventuale ingannevolezza dei claim, salutistici o nutrizionali, dei prodotti. Più raramente l’abbiamo vista esprimersi sui requisiti regolamentari necessari per la commercializzazione degli integratori in Italia.
Questo aspetto, tuttavia, è di primaria rilevanza soprattutto con riguardo alla pubblicità e vendita online di integratori alimentari, effettuata anche su siti stranieri, ma in lingua italiana, con ciò identificando chiaramente i cittadini italiani come destinatari della pubblicità e potenziali acquirenti dei prodotti.

In un’ottica di massima tutela del consumatore italiano, per la prima volta in modo esplicito, l’Autorità ha affermato che il mancato espletamento della procedura obbligatoria di notifica al ministero, prevista dall’ordinamento italiano, si traduce automaticamente in una condotta idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo a una delle caratteristiche principali del prodotto, e dunque ingannevole.

Il rapporto con il regime sanzionatorio previsto dal decreto sugli integratori

Il fatto che l’Agcm sanzioni come pratica commerciale scorretta l’offerta in vendita a consumatori italiani di integratori alimentari non notificati al ministero appare molto rilevante sotto il profilo dell’enforcement. Infatti, ciò consente di colpire con sanzioni economiche anche significative condotte che altrimenti sarebbero soggette solo alle sanzioni amministrative non particolarmente elevate previste dal decreto legislativo sugli integratori n. 169/2004 (tra i 3500 e i 20 mila euro per la commercializzazione degli integratori senza previa notifica ministeriale).

Infatti, in base al Codice del consumo, i principali parametri utilizzati dall’Agcm per la quantificazione delle sanzioni sono: la gravità della violazione; l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione; le condizioni economiche dell’impresa/grandezza e reputazione dell’operatore; i profili di ingannevolezza del messaggio; la natura e della capacità di penetrazione del mezzo pubblicitario utilizzato. Applicando tali criteri, l’Agcm arriva spesso ad applicare sanzioni molto più elevate di quelle previste dalla normativa sugli integratori.

Del resto, il principio della complementarietà tra le previsioni del decreto legislativo n. 169/2004 sugli integratori alimentari, incluse quelle sanzionatorie, e le norme del Codice del consumo è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, “in ragione della diversità degli interessi pubblici istituzionalmente tutelati dalle amministrazioni rispettivamente competenti”.

Come noto, infatti, le decisioni dell’Agcm possono essere impugnate dalle società interessate dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Regione Lazio. In particolare, il Tar ha in più occasioni ritenuto che la normativa di carattere generale in materia di tutela dei consumatori, che attribuisce funzione di controllo della pubblicità all’Agcm, non pregiudica l’applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di salute e sicurezza dei prodotti, di competenza del ministero della Salute. In altri termini, le sanzioni applicate dall’Agcm e dalle autorità regolatorie in base al decreto sugli integratori non sono tra loro alternative.

Article filed under: AboutPharma, Life Sciences
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