1. Patent Box: confermata esclusione delle opere dell’ingegno ad eccezione dei software (articolo 1, comma 148)
Con il comma 148 si dispongono significative modifiche alla disciplina del c.d. patent box, introdotto dalla legge di stabilità 2015, che prevede una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti. Infatti da un lato, il legislatore chiarisce che la disciplina, per quanto attiene alle opere dell’ingegno, si applica esclusivamente ai “software protetti da copyright”, con ciò sciogliendo rilevanti dubbi interpretativi che erano sorti con l’emanazione del decreto attuativo della misura. Sotto altro profilo, si stabilisce che nel caso in cui più beni assoggettabili alla misura e collegati da vincoli di complementarietà, vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell’applicazione della disciplina di agevolazione.
2. Canone RAI (articolo 1, commi 152-160)
Sul punto, come anticipato da vari organi di stampa, le novità più rilevanti risiedono nella determinazione della misura del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico in 100 euro per il 2016 nonché nell’inserimento della riscossione del canone da parte dei soggetti fornitori di energia elettrica. A partire dal 2016, infatti, il canone di abbonamento alla RAI sarà inserito in 10 rate mensili nelle bollette per la fornitura di energia elettrica. Le disposizioni in commento stabiliscono nel dettaglio la nuova disciplina prevedendo specifiche modalità per lo scambio di informazioni tra i vari soggetti coinvolti.
Si interviene inoltre, sulle disposizioni del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 recante “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni” convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Con il comma 153 viene eliminato, tra le presunzioni che fanno scattare l’applicazione del canone RAI, l’utilizzo di un apparecchio televisivo essendo esclusivamente rilevante la detenzione. Inoltre, si specifica che l’eventuale dichiarazione per superare la presunzione vada presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non sarà, infine, più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo “per suggellamento” prevista dall’articolo 10, comma 1 del regio decreto legge 246/1938.
3. Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (articolo 1, commi 160-164)
Con i commi in commento il legislatore istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” con una dotazione massima di 50 milioni di euro (derivanti dalle maggiori entrate che saranno determinate dalle nuove modalità di riscossione del canone RAI) “[…] da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative”. Nel fondo andranno a confluire anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali. Con un regolamento del MISE saranno definiti i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del fondo. Con l’istituzione del fondo si è provveduto ad abrogare le disposizioni vigenti relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
4. Destinazione ulteriori risorse derivanti da assegnazione frequenze Banda C (articolo 1, commi 165-166)
Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz (c.d. Banda C), saranno destinate dal Ministero dello sviluppo economico per le seguenti finalità:
“a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;
b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;
c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell’affidamento della concessione del medesimo servizio;
d) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultraveloci”.
Per destinare concretamente le risorse disponibili, una volta quantificate, saranno necessari dei decreti attuativi da parte del MISE.
5. Contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive in tecnica digitale (articolo 1, commi 172-175)
Le disposizioni segnalate stabiliscono la competenza esclusiva del Ministero dello sviluppo economico nella determinazione dell’importo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale. Tali importi, che dovranno garantire non meno di 32,8 milioni di euro su base annua, saranno determinati con decreto del MISE da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge in GU. I contributi dovranno essere determinati “[…] in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell’estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all’uso di tecnologie innovative”. Il nuovo sistema di determinazione dei contributi sarà valido anche per i contributi dovuti ma non ancora determinati per le passate annualità. L’intervento del legislatore chiarisce dunque le competenze in materia, abrogando l’articolo 3-quinquies comma 4 del DL 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevedeva in capo ad AGCOM la competenza nella determinazione dei contributi.
6. Interventi in materia di Tax credit cinematografico (articolo1, commi 331-336)
Le disposizioni segnalate intervengono su vari aspetti della disciplina del Tax credit cinematografico previsto dalla Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008). L’intento del Governo nel proporre le misure è quello di realizzare “[…] un sistema complessivo di agevolazioni fiscali più elastico e dinamico, oltre che più orientato alle strategie di internazionalizzazione della produzione audiovisiva italiana, mantenendo nel contempo gli attuali criteri di semi-automaticità e lasciando agli operatori, senza alcun intervento discrezionale dell’Amministrazione, la scelta fra le varie opzioni che potranno essere messe a disposizione, nell’ambito comunque delle risorse già stanziate”.
Dal complesso degli interventi previsti, di seguito segnalati, si apprezza una rimodulazione del c.d. Tax credit esterno e un rafforzamento del Tax credit per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive. Sotto il primo profilo considerato, le disposizioni in commento estendono il credito d’imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo agli apporti per la distribuzione delle opere in Italia e all’estero. Si dispone, allo stesso tempo, che la percentuale del 40 per cento è da intendersi come misura massima del credito d’imposta conseguibile e che un decreto ministeriale attuativo potrà differenziare le aliquote di agevolazione riconosciute.
Sotto il secondo profilo, le disposizioni segnalate prevedono la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall’attuale 15 per cento, al range 15-30 per cento), e innalzano da 3,5 milioni di euro a 6 milioni di euro il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola impresa. Ulteriori previsioni sono dedicate alla distribuzione cinematografica e alle imprese di esercizio cinematografico.
7. Destinazione risorse equo compenso per copia privata (articolo 1, comma 335)
La SIAE dovrà destinare il 10 per cento di tutti i compensi incassati a titolo di “compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi” (articolo 71-septies Legge 633/1941) “ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale”. La disposizione citata non ha mancato di suscitare vibranti polemiche anche in relazione ai profili di possibile contrasto con la disciplina comunitaria che intende l’equo compenso per copia privata come una misura indennitaria spettante ad “[…] autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa” in ragione dei mancati introiti derivanti dalle riproduzioni private delle proprie opere consentite ai consumatori dalla disciplina europea oltre che dalla normativa italiana di recepimento (si veda sul punto da ultimo CGUE, Sentenza del 5 marzo 2015, C-463/12).
8. Ulteriori disposizioni in materia di pubblicità di giochi con vincite in denaro (articolo 1, commi 937-940)
Il legislatore interviene nuovamente in materia di pubblicità dei giochi. Anzitutto il comma 937 dispone che la pubblicità del settore sia effettuata tenendo conto della Raccomandazione CE 2014/478/UE “sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line” i cui criteri attuativi saranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentita l’AGCOM.
In termini generali il comma 938 prevede una serie di regole da seguire per una corretta pubblicità in materia, secondo quanto previsto dalla raccomandazione citata. Si stabilisce, infatti, che “In ogni caso, è vietata la pubblicità: a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; c) che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus; d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto
che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; e) che induca a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; i) che rappresenti l’astensione dal gioco come un valore negativo; l) che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco; n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco”. E’ significativo notare sul punto come il legislatore, seguendo le indicazioni della Commissione UE, si ponga in consonanza con quanto previsto a livello autoregolamentare dallo IAP con l’emanazione nell’ottobre scorso di specifiche linee di indirizzo sul tema.
La novità più significativa è prevista dal comma 939 che vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati che saranno individuati con decreto interministeriale, delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza.
In conclusione il comma 940 stabilisce le sanzioni amministrative per i casi di inosservanza dei richiamati divieti che saranno irrogate dall’AGCOM nei confronti del ”soggetto che commissiona la pubblicità, [del]soggetto che la effettua, nonché[del]l proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa”.
9. Fondo per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (articolo 1, commi 965-966)
Il comma 965 istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo di 150 milioni di euro per l’anno 2016 per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali. Un decimo della dotazione di tale fondo sarà destinato al rafforzamento della formazione del personale della polizia postale nonché all’aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche. Il fondo sarà ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell’interno il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), in via prioritaria tra tali organismi. Il riparto sarà funzionale in via prioritaria all’attuazione di specifiche misure di rafforzamento di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale.
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