Quale veicolo societario per la start up?

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La prima e, per certi versi, principale questione che un imprenditore deve affrontare lungo il percorso verso la realizzazione della sua idea di business è la scelta del veicolo societario.

Ditta individuale, società di persone o società di capitali?

Il singolo imprenditore potrebbe optare per la ditta individuale, che sembrerebbe la soluzione più semplice, ma anche la meno conveniente, dal momento che l’imprenditore risponderebbe con tutto il suo patrimonio personale di ogni obbligazione assunta nei confronti di terzi. L’alternativa valida, anche se un po’ più costosa in termini di costituzione e di gestione, potrebbe essere una società di capitali unipersonale.

Nel caso di pluralità di imprenditori, la scelta deve necessariamente essere fatta tra società di persone e società di capitali e, di solito, al di là della tipologia di business, la scelta è per le società di capitali, in quanto la normativa di riferimento prevede che la responsabilità dei soci di società di capitali sia limitata alla partecipazione al capitale detenuta da ciascun socio. Nell’ambito, poi, delle società di capitali, i soci fondatori di una start up solitamente optano per la s.r.l., in quanto è sufficiente un capitale sociale di 10.000 euro per costituirla (a differenza dei 120.000 euro richiesti per la Spa). Non dimentichiamo che, sia nel caso di società a responsabilità limita (“s.r.l.”) che di società per azioni (“Spa”) con più soci fondatori, è sufficiente versare il 25% del capitale perché la società sia validamente costituita. Il restante 75% può essere versato in un momento successivo.

In aggiunta alla figura tradizionale della s.r.l., negli ultimi mesi il legislatore ha creato due nuove forme giuridiche di s.r.l.: la società semplificata a responsabilità limitata (“s.s.r.l.”) e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (“s.r.l.a.c.r.”).

Queste due nuove figure sono state introdotte allo scopo di favorire la nascita di start up in quanto sia la s.s.r.l. che la s.r.l.a.c.r. possono essere costituite con un capitale sociale minimo compreso tra 1 e 10.000 euro (che deve essere interamente versato all’atto della costituzione). In realtà, bisogna chiedersi se di fatto la previsione di queste due nuove figure societarie (di cui solo la s.s.r.l. è espressamente disciplinata da una nuova norma del codice civile) stia agevolando o meno la nascita di nuove start up.

La s.s.r.l. può essere costituita solo da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni, mentre per i soci della s.r.l.a.c. non ci sono vincoli di età per la costituzione.

Ancora, nella s.s.r.l., in cambio dell’esenzione dalle spese notarili di costituzione, dalle spese di bollo e di segreteria (di cui non beneficia la s.r.l.a.c.r.) si richiede l’adozione di uno statuto “minimo” obbligatorio (non previsto per la s.r.l.a.c.r.), molto poco flessibile in termini di governance (e non solo!) e non modificabile (anche se gli ultimi orientamenti del Consiglio Notarile di Milano sono favorevoli ad interpretare tale modello in modo flessibile, lasciando spazio all’inserimento di indicazioni di per sé non richieste, ma molto importanti, come l’indirizzo della sede e la data di chiusura del primo esercizio).

A ben vedere, i risparmi economici previsti per la s.s.r.l. non sono poi così significativi se si considera che il totale dei costi da cui si è esonerati ammonta a poche migliaia di euro, che la gratuità del notaio non si applica alle modifiche dei patti sociali (nel caso in cui ad es. un socio receda) e che rimangono da pagare la tassa annuale sui libri sociali, la tassa annuale di iscrizione alla Camera di Commercio, l’imposta di registro al Registro Imprese, la consulenza del commercialista…

Nella s.s.r.l. il socio non può cedere la sua partecipazione a persone di età superiore ai 35 anni. Il socio che supera il limite dei 35 anni di età, nel silenzio della legge, non dovrebbe perdere la qualifica di socio (anche se la questione non è così pacifica tra i primi commentatori della norma).

Nella s.r.l.a.c.r. i soci con età inferiore ai 35 anni (e solo loro) potranno godere di agevolazioni creditizie. Insomma, ci dispiace dirlo, ma sembrerebbe che per il legislatore italiano chi compie 35 anni non abbia necessità di beneficiare di forme di agevolazione, in quanto si presuppone che sia benestante!

Sia la s.s.r.l. che la s.r.l.a.c.r. possono essere costituite con 1 euro di capitale. Ma ciò è davvero consigliabile?

Come si può pensare di avviare un nuovo business costituendo una società con capitale di 1 euro? Quale banca concederà mai un credito ad una società avente 1 euro di capitale? Inoltre, è inevitabile che la s.r.l. con capitale di 1 euro, in mancanza di altri versamenti da parte dei soci o conferimenti da parte di terzi, poco dopo la costituzione si trovi in una situazione di perdite eccedenti il capitale legale. In tal caso, per legge, i soci dovranno provvedere immediatamente alla ricapitalizzazione della società, tranne se la start up abbia le caratteristiche della start up innovativa; in tal caso, la decisione di ricapitalizzazione potrà essere differita rispetto ai termini ordinari di legge. Della start up innovativa, che non rappresenta una nuova forma giuridica di società, parleremo nella prossima pillola.

Alla luce di quando detto, ci si chiede se sia stato davvero opportuno aggiungere al panorama normativo esistente due nuove forme giuridiche di società. Forse, sarebbe stato più conveniente mantenere la sola figura della s.r.l. tradizionale, prevendendo specifici benefici fiscali o meccanismi di riduzione dei costi di costituzione per incentivare lo sviluppo di nuovi progetti. Infatti, la s.r.l. tradizionale continua ad essere un valido strumento societario per l’avvio di una start up, anche alla luce delle ultime novità introdotte dalla normativa sulla start up innovativa.

Pubblicato su Startupbusiness.it

Article filed under: Private Equity, Startup
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