L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato le istruzioni da seguire per la procedura di svincolo diretto di beni mobili necessari a contrastare COVID-19

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Il Commissario Straordinario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito una procedura di svincolo diretto e celere per i dispositivi di protezione individuale e altri beni necessari per contrastare il Covid-19.

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Con ordinanza del 28 marzo 2020, n. 6 (“Ordinanza n. 6/2020”)[1], il Commissario Straordinario all’emergenza  COVID-19 (“Commissario Straordinario”) ha previsto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (“DPI”) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19.

A tal fine, il Commissario Straordinario ha definito una procedura di svincolo diretto per le importazioni del materiale DPI destinato a determinati soggetti indicati nell’Ordinanza n. 6/2020, prevedendo anche alcuni benefici fiscali[2]. L’art. 2 della suddetta Ordinanza stabilisce che tale procedura sia applicabile qualora tali beni essenziali siano destinati ai seguenti soggetti[3]: (i) Regioni e Province autonome; (ii) enti locali; (iii) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici[4]; (iv) strutture ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza pandemia Covid-19; e (v) soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico[5].

Per avvalersi dello sdoganamento diretto e celere dei dispositivi DPI e degli altri beni mobili, così come sopra descritto, occorre seguire le seguenti procedure, predisposte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai link indicati di seguito:

  • a) svincolo diretto per DPI e altri beni mobili utili alla lotta al COVID 19 destinati a determinati soggetti previsti dall’Ordinanza n. 6/2020: è necessario compilare il form disponibile online (accessibile qui);
  • b) svincolo celere di beni mobili utili al contrasto del virus COVID 19 destinati a qualsiasi soggetto che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà per le finalità descritte: occorre compilare il form disponibile online (accessibile qui).

[1] Il testo ufficiale dell’Ordinanza n. 6/2020 è accessibile qui.

[2] L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta attualmente definendo tali benefici fiscali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

[3] Si noti che, secondo l’Ordinanza n. 6/2020, i dispositivi destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono requisibili su disposizione del Commissario straordinario.

[4] Così come indicati ai sensi dell’art 1 c. 2 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[5] Tale categoria di soggetti è prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2020.

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