L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato le istruzioni da seguire per la procedura di svincolo diretto di beni mobili necessari a contrastare COVID-19

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Il Commissario Straordinario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito una procedura di svincolo diretto e celere per i dispositivi di protezione individuale e altri beni necessari per contrastare il Covid-19.

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Con ordinanza del 28 marzo 2020, n. 6 (“Ordinanza n. 6/2020”)[1], il Commissario Straordinario all’emergenza  COVID-19 (“Commissario Straordinario”) ha previsto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (“DPI”) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19.

A tal fine, il Commissario Straordinario ha definito una procedura di svincolo diretto per le importazioni del materiale DPI destinato a determinati soggetti indicati nell’Ordinanza n. 6/2020, prevedendo anche alcuni benefici fiscali[2]. L’art. 2 della suddetta Ordinanza stabilisce che tale procedura sia applicabile qualora tali beni essenziali siano destinati ai seguenti soggetti[3]: (i) Regioni e Province autonome; (ii) enti locali; (iii) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici[4]; (iv) strutture ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza pandemia Covid-19; e (v) soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico[5].

Per avvalersi dello sdoganamento diretto e celere dei dispositivi DPI e degli altri beni mobili, così come sopra descritto, occorre seguire le seguenti procedure, predisposte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai link indicati di seguito:

  • a) svincolo diretto per DPI e altri beni mobili utili alla lotta al COVID 19 destinati a determinati soggetti previsti dall’Ordinanza n. 6/2020: è necessario compilare il form disponibile online (accessibile qui);
  • b) svincolo celere di beni mobili utili al contrasto del virus COVID 19 destinati a qualsiasi soggetto che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà per le finalità descritte: occorre compilare il form disponibile online (accessibile qui).

[1] Il testo ufficiale dell’Ordinanza n. 6/2020 è accessibile qui.

[2] L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta attualmente definendo tali benefici fiscali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

[3] Si noti che, secondo l’Ordinanza n. 6/2020, i dispositivi destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono requisibili su disposizione del Commissario straordinario.

[4] Così come indicati ai sensi dell’art 1 c. 2 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[5] Tale categoria di soggetti è prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2020.

Articolo inserito in: COVID-19
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