Di seguito vengono forniti aggiornamenti in merito A) all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 211/2025 (il “Decreto Legislativo”) e B) all’intervenuta abrogazione dell’Elenco nazionale di controllo per i beni a duplice uso non listati.
Il 24 gennaio 2026 l’Italia ha introdotto gravi sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive introdotte dall’Unione Europea, prevedendo – peraltro – specifiche disposizioni relative ai prodotti Dual-Use.
Il 20 gennaio 2026, invece è stato adottato il decreto del Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 1325/9-bis che ha abrogato il decreto n. 1325/BIS/371 del 1° luglio 2024.
A. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 211/2025:
Il Decreto Legislativo recepisce la Direttiva (UE) 2024/1226 e modifica il Codice Penale introducendo un nuovo capo recante “Reati contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea” (il “Decreto”)
Il Decreto l’introduzione delle seguenti fattispecie di reato:
- Articolo 275-bis che punisce la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea quali la violazione di divieti, obblighi o restrizioni con la reclusione da due a sei anni e con multe da 25.000 a 250.000 euro. Le condotte vietate includono, inter alia, la messa a disposizione di fondi a persone o entità designate, il mancato congelamento di beni, l’effettuazione di transazioni non autorizzate, l’importazione, l’esportazione, il commercio di merci proibite, la fornitura di servizi soggetti a restrizioni e la presentazione di documenti falsi;
- Articolo 275-ter che punisce la violazione degli obblighi informativi posti da una misura restrittiva dell’Unione Europea: i soggetti sanzionati o i rappresentanti legali di entità designate che omettono di comunicare alle autorità competenti le informazioni relative ai fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 15.000 a 50.000 euro: alla medesima pena soggiace chiunque, in virtù dei propri obblighi professionali, ometta di fornire alle autorità competenti informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche appartenenti a soggetti sanzionati;
- Articolo 275-quater che punisce la violazione delle condizioni di autorizzazione con la reclusione da due a cinque anni e con multa da 25.000 a 150.000 euro.
Qualora i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, le sanzioni applicabili sono invece ridotte a sanzioni di natura amministrativa.
Le circostanze aggravanti e attenuanti
Il Decreto prevede poi specifiche circostanze aggravanti e attenuanti: le sanzioni aumentano quando le violazioni coinvolgono organizzazioni criminali, documenti falsificati, abuso di qualifiche professionali o la maturazione di profitti sostanziali. Al contrario, per i i trasgressori che decidono di collaborare per prevenire ulteriori danni, permettere di raccogliere le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Le nuove previsioni relative ai beni Dual-Use e alle attrezzature militari
Il Decreto contiene inoltre alcune specifiche previsioni sui beni Dual-Use e sulle attrezzature militari: ed infatti, mentre per altre violazioni la soglia di 10.000 EUR determina se le sanzioni applicabili saranno di natura penale o amministrativa, l’importazione, l’esportazione, il commercio, la vendita, l’acquisto, il trasferimento, il transito, il trasporto di beni o la fornitura di servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi che coinvolgono questi beni, determina responsabilità penale indipendentemente dal valore della transazione.
Il Decreto prevede espressamente un reato specifico per questo tipo di beni, estendendo la responsabilità penale anche ai casi di colpa grave. In tali casi si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 15.000 a 90.000 euro (cfr. nuovo articolo 275-quinquies del Codice penale).
Le nuove previsioni in materia di responsabilità da reato dell’ente
Quanto alla responsabilità da reato dell’ente, il Decreto introduce un nuovo articolo 25-octies.2 al D.lgs. n. 231/2001 prevedendo sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato annuo globale per i reati più gravi. Qualora non fosse possibile determinare il fatturato si applicano invece sanzioni pecuniarie fisse fino a 40 milioni di euro.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, le società potranno incorrere in misure interdittive della durata da due a sei anni in caso di violazioni commesse da dirigenti, o da uno a tre anni in caso di violazioni commesse da subordinati. Tali sanzioni comprendono anche il divieto di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni o di accedere a finanziamenti pubblici. In caso di reiterazione dell’illecito si applica una maggiorazione di 1/3.
B. L’ABROGAZIONE DELL’ELENCO NAZIONALE DI CONTROLLO PER I BENI A DUPLICE USO NON LISTATI:
L’abrogazione dell’Elenco nazionale di controllo per i beni a duplice uso non listati decisa il 20 gennaio 2026 segue all’adozione del Regolamento delegato (UE) 2025/2003 da parte della Commissione europea che aveva apportato modifiche all’Allegato I del regolamento (UE) 2021/821 con riferimento alla catalogazione degli articoli a doppio utilizzo, stabilendo a livello dell’Unione le stesse restrizioni che in precedenza erano contemplate nella lista nazionale. Per tale ragione, il provvedimento ministeriale del 1° luglio 2024 aveva sostanzialmente perso ogni rilevanza pratica e operativa.
In seguito alla revisione dell’Allegato I:
- l’intera gamma di prodotti che figuravano nella catalogazione nazionale si trova attualmente inclusa nella lista dell’Unione europea, sebbene con alcune modifiche terminologiche e una diversa distribuzione rispetto alle categorie di controllo;
- i know-how tecnici sottoposti a restrizioni, originariamente contemplati nella lista nazionale attraverso le categorie 2E901 e 2E902, non appaiono nell’Allegato I come categorie indipendenti, ma sono stati incorporati nelle categorie 2E001 e 2E002.