L’Autorità è partita dal dato letterale del comma 1 dell’art. 34 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), ribadendo che (i) ai film senza nulla osta, (ii) ai film vietati ai minori di 18 anni e (iii) ai programmi che, in base ai criteri di classificazione che ciascuna emittente dovrà adottare, sono classificabili come programmi per adulti si applicano le norme dettate per i programmi che “possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografica”. […]
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