La notizia
La lunga e intricata saga della numerazione automatica dei canali digitali terrestri (LCN) si arricchisce di un nuovo capitolo e sembra avviarsi ad una conclusione, comunque non in tempi brevi.
Il 10 aprile scorso il Consiglio di Stato, con due ordinanze emesse in sede cautelare, ha sospeso gli effetti della sentenza del 2013 con cui lo stesso Consiglio di Stato (i) aveva annullato in parte il piano LCN approvato con delibera 237/13/CONS, affermando che AGCOM non si era uniformata a quanto stabilito in precedenti sentenze della medesima corte e (ii) aveva dato incarico ad un Commissario ad acta di “riscrivere” le regole in materia di LCN dando attuazione a quelle sentenze cui AGCOM non avrebbe invece ottemperato.
L’effetto delle due ordinanze è ora quello di sospendere gli effetti degli atti finora adottati dal Commissario ad acta (che nel frattempo aveva predisposto una nuova bozza di piano LCN e lanciato una consultazione pubblica su tale bozza) e di “congelare” il quadro attuale fino alla decisione definitiva, che sarà assunta non prima del 17 luglio 2014, quando il Consiglio di Stato esaminerà la questione nel merito. Si tratta dell’ennesimo capovolgimento di fronte che interviene in una vicenda complessa, anzi persino confusa, di cui è opportuno ripercorrere le tappe.
Il Piano LCN del 2010
Nel 2010 il decreto Romani ha attribuito all’AGCOM il compito di regolare la posizione dei canali digitali terrestri sul telecomando, ponendo termine al caos che si era determinato in assenza di una apposita normativa. Nello stesso anno AGCOM ha quindi approvato il primo regolamento LCN (delibera 366/10/CONS), sulla scorta del quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto ad assegnare a ciascun canale digitale terrestre una posizione LCN.
Il piano LCN del 2010 prevedeva che le posizioni da 1 a 9, così come la posizione 20, fossero assegnate ai canali generalisti nazionali ex analogici, le posizioni da 10 a 19 alle emittenti locali, le posizioni da 21 a 70 ai canali nazionali nativi digitali (ripartiti in sotto-blocchi secondo l’ordine dei generi di programmazione indicato dalla legge), le posizioni da 71 a 99 alle emittenti locali.
Le impugnazioni del Piano LCN del 2010
Come era prevedibile, la regolamentazione di una materia di nevralgica importanza per gli operatori televisivi quale il posizionamento sul telecomando non è andata esente da contestazioni che, lungi dall’esaurirsi sulle pagine dei giornali, si sono rapidamente spostate nelle aule di giustizia.
Diverse emittenti, soprattutto locali, hanno infatti impugnato la delibera 366/10/CONS: ne sono seguite numerose pronunce del TAR Lazio (alcune contraddittorie tra loro) e decisioni del Consiglio di Stato che, in sede cautelare, sospendevano gli effetti delle sentenze di annullamento rese in primo grado dal TAR, lasciando quindi intatta l’applicazione del piano LCN del 2010.
A fine agosto 2012, con quattro decisioni contestuali, il Consiglio di Stato si è poi pronunciato in via definitiva sul piano LCN del 2010, annullandolo.
Al fine di evitare che la televisione digitale terrestre precipitasse in un caos che avrebbe nociuto a operatori e spettatori, la corte ha però consentito ad AGCOM di prorogare, in via temporanea, gli effetti del piano di numerazione esistente fino all’adozione del nuovo regolamento. Le sentenze del 2012 hanno dichiarato illegittima la delibera 366/10/CONS in quanto AGCOM aveva condotto una consultazione pubblica troppo breve, prevedendo un termine di soli 15 giorni entro cui i soggetti interessati avrebbero potuto far pervenire eventuali osservazioni sullo schema di delibera pubblicato, laddove la legge richiede un termine minimo di 30 giorni. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimi i criteri fissati da AGCOM per l’attribuzione delle numerazioni ai canali locali ed ha imposto all’Autorità di rinnovare l’indagine sulle abitudini degli utenti al fine di verificare se le posizioni 7, 8 e 9 andassero assegnate ad emittenti nazionali o ad emittenti locali.
In particolare, risultava problematico il posizionamento di MTV sull’8 e di Deejay TV sul 9, in quanto alcuni operatori sostenevano che prima del passaggio alla televisione digitale la maggioranza degli spettatori italiani avesse collocato un canale locale in quelle posizioni e, inoltre, contestavano che MTV e Deejay TV potessero essere considerati canali generalisti.
Il Piano LCN del 2013
Dopo aver condotto una nuova indagine sulle abitudini degli utenti e una nuova consultazione pubblica, questa volta della durata di 30 giorni, per raccogliere le osservazioni degli operatori sulla bozza di piano LCN, nel marzo 2013 AGCOM ha approvato, con delibera 237/13/CONS, il nuovo piano LCN. Tale nuovo piano da un lato consente a MTV e Deejay TV di mantenere le posizioni 8 e 9, dall’altro riduce considerevolmente le posizioni attribuite all’emittenza locale nel primo arco di numerazione, stabilendo che non solo le posizioni da 21 a 70, ma anche quelle da 71 a 96 debbano essere assegnate a canali nazionali nativi digitali.
Il giudizio di ottemperanza promosso da Telenorba e il Commissario ad acta
Anche il nuovo piano LCN è stato oggetto di diversi ricorsi al TAR, che ancora attendono di essere definiti. La nota emittente locale pugliese Telenorba ha invece seguito un diverso approccio, proponendo giudizio di ottemperanza avverso il nuovo piano LCN: in altri termini, Telenorba si è rivolta al Consiglio di Stato, sostenendo che AGCOM ha disatteso quanto stabilito dallo stesso Consiglio nelle sentenze dell’agosto 2012. Il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata a dicembre 2013, ha accolto il ricorso di Telenorba, ritenendo in particolare che AGCOM non abbia valutato correttamente, nell’assegnazione delle posizioni 8 e 9, i dati sulle abitudini degli utenti come ricostruiti dall’istituto di ricerca che ha condotto l’indagine demoscopica.
Di conseguenza, la corte ha nominato un Commissario ad acta incaricato (a) di verificare se, alla luce dei dati di cui AGCOM non avrebbe adeguatamente tenuto conto, le posizioni 8 e 9 andassero assegnate a canali nazionali o a canali locali e (b) di modificare il piano LCN in maniera da conformarlo a quanto statuito nelle sentenze del 2012. Il Commissario ad acta ha predisposto una nuova bozza di piano LCN ed ha lanciato una consultazione pubblica su tale bozza, che da un lato si propone di assegnare la posizione n. 9 ad un canale locale (mentre l’8 resterebbe nazionale) e dall’altro restituisce alle locali le posizioni da 71 a 96 (che invece secondo il piano del 2013 redatto da AGCOM dovrebbero passare a canali nazionali).
La nuova pronuncia del Consiglio di Stato: la sospensione dell’attività del Commissario ad acta
Le decisioni del Consiglio di Stato sono inappellabili, ma qualora la corte sia incorsa in un errore di fatto, si può chiedere la revocazione della sentenza che è stata condizionata da tale errore. AGCOM e MTV hanno proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza del 2013, sostenendo che la corte abbia fondato la sua decisione su dati errati circa le abitudini degli spettatori (in particolare con riferimento al posizionamento dei canali locali prima dello switch off) e che senza tale travisamento di dati di fatto la corte non avrebbe ritenuto AGCOM inottemperante alle sentenze del 2012.
Il Consiglio di Stato deciderà sul merito dei ricorsi per revocazione a luglio 2014; in attesa di tale decisione, ha sospeso gli effetti della propria sentenza del 2013 (con cui lo stesso Consiglio di Stato aveva considerato AGCOM inottemperante e aveva nominato il Commissario ad acta) e gli effetti degli atti che nel frattempo sono stati adottati dal Commissario ad acta, inclusa la consultazione pubblica che si sarebbe dovuta svolgere nel corso dell’aprile 2014. Per la prossima puntata, appuntamento al 17 luglio 2014.
Pubblicato su Medialaws.eu
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