Gli studi osservazionali tra nuove regole e Comitati etici in evoluzione

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Questo articolo è stato pubblicato il 4 agosto 2022 su AboutPharma.com, all’interno della nostra rubrica “Sperimentazioni cliniche: cambiano le regole”.

Gli studi osservazionali farmacologici riguardano medicinali prescritti secondo l’indicazione terapeutica autorizzata e in base della normale pratica clinica e sono finalizzati ad analizzare gli effetti di un farmaco su di un gruppo di soggetti per valutarne i profili di sicurezza nelle normali condizioni d’uso, oltre che per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva e per valutazioni di tipo farmaeconomico.

Per loro stessa natura, non comportano rischi aggiuntivi per i pazienti e dunque necessitano di una disciplina specifica – diversa da quella prevista per gli studi interventistici – che ne agevoli e ne promuova la realizzazione. Tali studi rappresentano una parte importantissima della ricerca clinica e, ciò nonostante, non sono mai stati oggetto di una regolamentazione compiuta, fatta eccezione per le linee guida emanate da Aifa nel marzo 2008 (“Linee guida”).

Studi osservazionali: le (limitatissime) previsioni del decreto del 30 novembre 2021

Per questa ragione, era molto atteso il decreto ministeriale che, in attuazione della legge Lorenzin e del decreto legislativo n. 52/2019, avrebbe dovuto revisionare, tra l’altro, la normativa relativa agli studi osservazionali, al fine di facilitarne e sostenerne la realizzazione. Come noto, tale decreto ministeriale è stato finalmente emanato il 30 novembre 2021 (lo stesso che disciplina gli studi senza scopo di lucro) ma ha lasciato gli operatori molto insoddisfatti, in quanto ha appena toccato la questione degli studi osservazionali, demandando ad Aifa l’emanazione di nuove linee guida per la loro classificazione e conduzione – linee guida che, peraltro, Aifa avrebbe dovuto emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e che ad oggi non sono state ancora pubblicate.

Il decreto del 30 novembre 2021 si è limitato a due previsioni in materia di studi osservazionali (art. 6): (i) ha ribadito che la  presentazione  degli  studi  osservazionali  e  la  relativa documentazione devono essere  inserite  dal  promotore nel Registro studi osservazionali presso l’Aifa, secondo la modulistica pubblicata nella rispettiva sezione del  portale  istituzionale  della  medesima Agenzia (pagina che risulta non più aggiornata dal 2010!); e (ii) ha chiarito che gli studi  osservazionali  farmacologici  prospettici  possono essere avviati solo dopo aver ricevuto parere favorevole da parte del Comitato etico competente, valido per tutti i centri nei quali  sarà svolto lo studio.

Gli adempimenti per l’avvio degli studi osservazionali

La conduzione di uno studio osservazionale, al pari degli altri studi clinici, presuppone sempre il coinvolgimento da parte del promotore del competente Comitato Etico, con modalità che si differenziano a seconda che lo studio sia prospettico o retrospettivo.

Per gli studi prospettici, mentre le Linee guida del 2008 prevedevano che i Comitati etici diversi dal comitato coordinatore potessero inviare a quest’ultimo eventuali osservazioni e comunicare “formale o motivato rifiuto per la partecipazione allo studio”, in base al decreto, sembra che non sia necessaria l’approvazione di tutti i Comitati Etici dei centri partecipanti, e questo semplificherebbe sicuramente la procedura.

Riguardo invece l’avvio di studi osservazionali retrospettivi, le Linee guida del 2008 prescrivono la semplice notifica ad opera del promotore a tutti i Comitati Etici dei centri coinvolti, alla quale si accompagna un meccanismo di silenzio-assenso che consente di iniziare lo studio decorsi 60 giorni dal tale adempimento. Il nuovo decreto, invece, non si sofferma su questo aspetto, limitandosi a prendere in considerazione il parere unico nel caso di studi prospettici multicentrici. Per eventuali novità sulle modalità di avvio di questi studi bisognerà quindi attendere l’emanazione delle nuove linee guida di Aifa ai sensi dell’art. 6, co. 3, del Decreto, auspicando che venga mantenuto il meccanismo della sola notifica, che potrebbe essere ulteriormente semplificato prevedendo la notificazione da parte del promotore ad un solo Centro coordinatore, che produca una presa d’atto a valenza nazionale.

Il nodo dei Comitati Etici

Le previsioni sull’avvio dello studio sono da leggere e coordinare anche con i cambiamenti che stanno interessando l’organizzazione dei Comitati Etici in Italia, anch’essi espressione della riforma Lorenzin, in particolare attraverso l’istituzione del Centro di coordinamento nazionale e l’individuazione dei Comitati Etici a valenza nazionale. Manca ancora, invece, il decreto che dovrebbe individuare i Comitati Etici territoriali nel numero massimo di quaranta sul territorio nazionale. A fronte di tale evoluzione, è legittimo chiedersi, ad esempio, come dovrà essere individuato il Comitato coordinatore nell’ambito di uno studio osservazionale prospettico.

Gli studi non farmacologici

Come evidenziato dal documento pubblicato il 26 luglio 2022 dal Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici, quella degli studi osservazionali è una categoria amplissima ed eterogena, sia per obiettivo che per oggetto, composta da studi “caratterizzati dall’assenza di intervento attivo da parte dei ricercatori… nei quali il ricercatore non determina l’assegnazione dei soggetti ai diversi gruppi di studio, ma si limita a registrare (osservare) quello che avviene nella realtà”. In particolare, gli studi osservazionali “possono avere come oggetto di indagine persone sane o malate, farmaci, dispositivi medici, procedure diagnostiche, materiale biologico di origine umana, fattori prognostici e predittivi, geni coinvolti nelle malattie ereditarie, rischi professionali, cambiamenti della pratica clinica, appropriatezza delle procedure, ed altro”.

Ciò nonostante, così come la precedente disciplina, neppure il nuovo decreto prende in considerazione (come del resto ci si poteva aspettare) studi osservazionali diversi da quelli condotti con farmaci. Di conseguenza, in attesa di linee guida che si auspicano siano in grado di regolare un più ampio spettro di studi osservazionali, ci si aspetta di vedere confermata la prassi per cui viene generalmente fatta un’applicazione analogica della limitata disciplina prevista per gli studi osservazionali farmacologici agli studi osservazionali di tipo diverso.

Il trattamento dei dati personali

Altra tematica di particolare rilevanza nell’ambito degli studi osservazionali è quella relativa al trattamento dei dati sanitari dei soggetti inclusi nello studio, in particolare modo negli studi retrospettivi, laddove anche in considerazione del maggiore o minore tempo trascorso dagli eventi oggetto di analisi prendere contatti con i singoli individui potrebbe risultare difficoltoso se non, in certi casi, impossibile.

In questi casi, in caso di studi osservazionali retrospettivi, viene in rilievo l’art. 110 del d.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) che menziona espressamente l’ipotesi in cui – nell’ambito del trattamento di dati sanitari a fini di ricerca – informare gli interessati risulti impossibile o implichi per il titolare uno sforzo sproporzionato. In questi casi il trattamento può prescindere dal consenso se il programma di ricerca, una volta ottenuto il parere favorevole del competente Comitato Etico, è sottoposto alla consultazione del Garante ai sensi dell’art. 36 GDPR ed ottiene il relativo parere favorevole.

I pareri del Garante

La strada è certamente percorribile ed abbiamo esempi di pareri favorevoli rilasciati dal Garante anche di recente: l’ultimo è dello scorso 30 giugno e si riferisce ad uno studio osservazionale finalizzato, fra gli altri, alla creazione di una banca dati per esaminare la popolazione dei pazienti affetti da patologie del distretto toracico, ove il parere favorevole ai sensi dell’art. 110 del Codice Privacy è stato rilasciato proprio con riferimento alla raccolta retrospettiva dei dati, risultando molti pazienti deceduti o comunque irreperibili. Il Garante ha contestualmente prescritto l’adozione di specifiche misure volte a ridurre i rischi per gli interessati e di idonee forme di pubblicità del trattamento ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. B) del GDPR.

L’esigenza di semplificare

Tuttavia, l’applicazione dell’art. 110 richiede sicuramente un percorso lungo e complesso per cui, ai fini di incentivare la conduzione di studi osservazionali, sarebbe certamente auspicabile una semplificazione degli adempimenti necessari, ad esempio consentendo l’utilizzo generalizzato di basi giuridiche alternative al consenso senza dovere dipendere, volta per volta, da singoli pareri o autorizzazioni del Garante. In questo senso anche il documento del Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici si schiera nettamente a favore di un cambiamento nell’attuale approccio, auspicando la rimozione degli ostacoli all’utilizzo e al riutilizzo dei dati di ricerca, anche attraverso l’impiego del legittimo interesse quale base giuridica per il trattamento dei dati, accompagnato naturalmente dall’adozione di adeguate misure di sicurezza per la tutela degli interessati.

Ciò nonostante, come noto, in Italia l’utilizzo sistematico di basi giuridiche alternative al consenso è ostacolato da una normativa nazionale che tutt’ora vede nel consenso la principale fonte di legittimazione del trattamento, e consente di prescindervi solamente nel rispetto di procedure e adempimenti spesso molto difficili da percorrere in concreto.

Articolo inserito in: AboutPharma, Life Sciences-Healthcare
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