Ricetta bianca elettronica, c’è solo in alcune regioni: ecco perché

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10 Marzo 2022
Questo articolo è stato pubblicato il 10 Marzo 2022 su AgendaDigitale.eu, all’interno della nostra rubrica Legal Health.

Si ringrazia Giulia Conforto per aver contribuito alla realizzazione di questo articolo.

A partire dal 31 gennaio 2022, è operativa, in parte del territorio italiano, la prescrizione elettronica per i farmaci non a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Ad oggi, le regioni e province autonome che hanno dato l’avvio alla ricetta bianca dematerializza sono: Piemonte, Valle d’Aosta, Bolzano, Trento, Emilia-Romagna, Sicilia, Lombardia e Veneto.

Prendono così avvio, dopo un anno, le previsioni del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, sulla dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN (il “Decreto”), che ha introdotto la gestione in modalità elettronica delle cosiddette “ricette bianche” sia ripetibili che non ripetibili, in modo simile a quanto già accade per le “ricette rosse”, ossia quelle relative ai farmaci a carico del SSN.

La Ricetta Bianca Elettronica (o RBE) affiancherà quella cartacea senza sostituirla. Non esiste, infatti, ad oggi, alcun obbligo in capo ai medici riguardo alla prescrizione in modalità digitale delle ricette bianche.

Il percorso di attuazione

Come anticipato, il Decreto aveva previsto la dematerializzazione delle ricette bianche già a partire dal 30 gennaio dello scorso anno, ponendo le basi dell’impianto normativo e la definizione del flusso.

Tuttavia, lo stesso è rimasto nei fatti inattuato, fino al 31 gennaio 2022, per ragioni tecnico/operativeL’emanazione delle specifiche tecniche redatte da Sogei (la Società Informatica del Ministero dell’Economia e Finanze), per garantire l’operatività del Decreto, infatti, ha avuto un iter complicato frutto di un costante dialogo tra il Ministero della Salute, Federfarma, Fofi e Fnomceo.

Solo nelle prime settimane del 2022, la Ragioneria Generale dello Stato e le singole Regioni/PA hanno concordato un piano per l’attuazione progressiva delle modalità di prescrizione delle RBE sul territorio nazionale.

Secondo il cronoprogramma – che comunque non è tassativo – alle regioni di cui sopra (Piemonte, Valle d’Aosta, Bolzano, Trento, Emilia-Romagna, Sicilia, Lombardia e Veneto), che hanno già dato il via al processo di dematerializzazione delle RBE, seguiranno Friuli-Venezia Giulia e Puglia a partire dal 31 marzo; e Basilicata e Sardegna a partire dal 4 aprile.

Nelle regioni che hanno deciso di avviare la dematerializzazione della ricetta bianca, tutti i medici iscritti all’albo professionale di categoria potranno utilizzare tale modalità, salvo eventuali eccezioni indicate dalle regioni stesse.

Quanto alle farmacie, Federfarma ha precisato, in una circolare, che – indipendentemente dal cronoprogramma e stante il principio della c.d. “circolarità” nazionale delle RBE – le farmacie di tutta Italia dovranno essere in grado di accettarle in tutte le regioni, anche qualora la regione ove è ubicata la farmacia non abbia dato l’avvio alla prescrizione della RBE.

Le modalità operative di utilizzo della RBE

In conformità alle disposizioni dell’art. 2 del Decreto, si è così, finalmente, attuato il potenziamento del processo di dematerializzazione delle prescrizioni mediche estendendolo anche alle ricette bianche, tramite le procedure del Sistema Tessera Sanitaria (“STS”).

Sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dedicato al STS sono riportate tutte le informazioni per lo sviluppo dei web services per l’invio al Sistema di Accoglienza Centrale (“SAC”) della RBE da parte degli erogatori, nonché gli strumenti tecnici di supporto allo sviluppo[1]. Per le procedure di dettaglio fa sempre testo il Decreto che, per primo, ha definito le basi della dematerializzazione.

Da quanto si legge sul portale del STS, il processo di compilazione delle RBE prevede l’interconnessione in tempo reale tra i medici prescrittori e il SAC, anche tramite i sistemi di accoglienza regionali (SAR), secondo le stesse modalità operative prescritte per le ricette a carico del SSN.

Il flusso operativo può essere sintetizzato come di seguito:

  • Il medico prescrittore, al termine della corretta compilazione della RBE, la invia tramite il SAC (o il SAR) e ottiene l’NRBE (“Numero di ricetta bianca elettronica”), e il PIN-NRBE, un identificativo della RBE di quattro cifre, più comodo da utilizzare in assenza del promemoria cartaceo[2];
  • In seguito, il medico prescrittore stampa il promemoria della ricetta in formato pdf, che può essere: (i) consegnato al paziente; (ii) inviatogli con modalità alternative (es. tramite e-mail); o, ancora (iii) visualizzato dal paziente stesso nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o in un’apposita area dedicata al cittadino predisposta dal STS;
  • Il paziente individua la farmacia di riferimento e comunica al farmacista i dati della ricetta secondo le seguenti modalità: (i) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria oppure l’NRBE, o il PIN-NRBE unitamente al suo codice fiscale; (ii) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini; (iii) verbalmente, comunicando l’NRBE oppure il PIN-NRBE unitamente al suo codice fiscale; (iv) via STS; qualora il cittadino abbia recuperato il promemoria nell’area del STS e selezionato la farmacia presso la quale spendere il promemoria, il sistema invia una notifica alla farmacia prescelta dal paziente[3];
  • Il farmacista, leggendo l’NRBE oppure il PIN-NRBE, unitamente al codice fiscale del paziente, può visualizzare la RBE prescritta dal medico e, nel caso in cui i medicinali siano disponibili, accettare la richiesta e provvedere all’erogazione.

Secondo quanto indicato da Federfarma, la conservazione della prescrizione sul SAC è sufficiente ad assolvere gli obblighi di conservazione delle ricette non ripetibili e non è più necessario preservare anche il promemoria cartaceo.

I prossimi passi

Il Decreto è nato sull’onda dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, che ha accelerato in modo considerevole il processo di digitalizzazione della dispensazione del farmaco, agevolando l’approvazione di provvedimenti che semplifichino per i cittadini l’accesso al servizio farmaceutico.

L’attuazione concreta del Decreto costituisce, pertanto, un ulteriore passo importante in tale processo di digitalizzazione. La strada, tuttavia, è ancora abbastanza lunga: ad esempio, è auspicabile che anche le regioni che ad oggi non hanno dato indicazioni in merito all’avvio della prescrizione delle RBE, adeguino al più presto i propri gestionali alla ricezione delle ricette bianche, affinché la dematerializzazione delle stesse possa diventare una realtà nazionale.

Un altro aspetto da chiarire riguarda le modalità di comunicazione dell’NRBE dal paziente alla farmacia: infatti, si ricorda che il Decreto fa una distinzione tra le modalità con cui può avvenire tale comunicazione durante la fase emergenziale legata al Covid-19 e quelle “a regime”. In particolate, nel primo periodo sarebbe consentita la trasmissione via e-mail, SMS, WhatsApp o telefonicamente, che invece non sarebbe prevista alla fine del periodo emergenziale (quando tutto dovrebbe avvenire tramite SAC/STS).

Articolo inserito in: AgendaDigitale, Life Sciences
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