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La bozza di disegno di legge “Semplificazioni”, recentemente approdata in Consiglio dei Ministri, amplia notevolmente l’offerta dei servizi erogabili dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, intervenendo sul Dlgs 153/2009 relativo alla cosiddetta “Farmacia dei servizi”, espressione con cui si intende la possibilità da parte delle farmacie territoriali di offrire servizi sanitari aggiuntivi oltre alla mera dispensazione di farmaci. Tra i vari punti del ddl, una particolare attenzione viene data alla telemedicina, a conferma di un percorso di digitalizzazione dei servizi sanitari che vede sempre più le farmacie tra i principali protagonisti.
In materia di servizi sanitari a distanza, si segnala anche l’articolo 20 del ddl che introduce esplicitamente la cosiddetta telecertificazione stabilendo che, con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i casi e le modalità in cui il medico può utilizzare sistemi di telemedicina al fine di rilasciare certificazioni mediche per giustificare l’assenza dal lavoro, ai sensi del dlgs numero 165/2001 sul pubblico impiego.
Servizi di telemedicina in farmacia
In particolare, il nuovo disegno di legge prevede espressamente la possibilità per i farmacisti di erogare servizi di telemedicina, ovvero la possibilità di fornire diverse tipologie di servizi a distanza, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. L’erogazione di tali servizi deve avvenire nei limiti delle competenze professionali del farmacista e nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali.
Ci si riferisce, naturalmente, alle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2020, che già menzionavano il possibile coinvolgimento delle farmacie nell’erogazione di questo tipo di servizi, prevedendo che per il paziente “in difficoltà a reperire presso il proprio domicilio gli strumenti informatici per la televisita”, verranno valutati “opportuni accordi che permettano di usufruire in modo conveniente di postazioni dedicate messe a disposizione da enti prossimi al domicilio dello stesso” tra cui le farmacie.
Con l’approvazione del nuovo disegno di legge, dunque, la telemedicina può rappresentare sempre più uno strumento attraverso cui la farmacia afferma la propria centralità come fornitore di servizi sanitari di prossimità, agevolando l’accesso all’assistenza sanitaria anche nei contesti più difficili.
Il modello della Regione Lombardia
Il ruolo centrale della farmacia in questo processo è stato recentemente affermato anche dal modello regionale di telemedicina adottato dalla Regione Lombardia lo scorso dicembre 2023 (con Dgr del 4 dicembre 2023, numero XII/1475). Secondo tale schema, grazie alla capillarità sul territorio, orari di apertura estesi, attese limitate e alle specifiche competenze dei farmacisti, le farmacie costituiscono una rete di grande interesse per lo sviluppo dei servizi digitali e di telemedicina. A conferma di questo approccio, anche il Pnrr prevede investimenti per il potenziamento della rete e la valorizzazione del ruolo delle farmacie attraverso contributi per l’acquisto di dispositivi per monitorare i valori dei pazienti e trasformarli in centri in cui erogare televisite.
In particolare, sempre in base al modello della Regione Lombardia, gli ambiti di integrazione nella rete di telemedicina possono essere i seguenti, sulla base delle strategie che saranno via via definite:
- Televisita: le farmacie territoriali offrono già diversi servizi di diagnostica, quali, ad esempio, l’Ecg d’urgenza o di controllo, l’Holter cardiaco e/o pressorio, le spirometrie, alcune tipologie di esami ematici che vengono refertati da strutture sanitarie esterne, sia pubbliche che private. Tali esami possono essere paragonati a prestazioni di specialistica ambulatoriale e, pertanto, rientrare nell’ambito della televisita con telerefertazione su fascicolo sanitario elettronico.
- Telemonitoraggio: la frequente disponibilità di strumentazione anche ad alto costo in ambiente presidiato, certificata come dispositivo medico in classe 2°, rende le farmacie territoriali un potenziale punto di accesso per pazienti autosufficienti che, nell’ambito di un programma di presa in carico, debbano usufruire anche del servizio di telemonitoraggio. Il servizio di telemonitoraggio che può essere svolto con il supporto della rete delle farmacie è, evidentemente, di tipologia periodica e non continua e consente l’acquisizione di dati e parametri, la loro raccolta e la trasmissione alla infrastruttura regionale di t È evidente che la possibilità di utilizzare la rete delle farmacie territoriali sia un’opportunità per i pazienti cronici autosufficienti di usufruire dei servizi di telemonitoraggio non continuo evitando la necessità di installare dispositivi direttamente presso il loro domicilio con conseguente risparmio sul numero dei dispositivi e sui correlati servizi di logistica.
- Supporto logistico: oltre a poter essere un efficace punto di consegna e ritiro del dispositivo medico destinato al paziente per il telemonitoraggio, le farmacie territoriali possono anche svolgere utilmente un servizio di supporto per la corretta associazione dispositivo-paziente e per la taratura e verifica del funzionamento e della comunicazione con l’Infrastruttura regionale di Telemedicina del dispositivo che il paziente utilizzerà a domicilio nell’ambito del proprio piano di presa in carico e relativo monitoraggio.
A seguito dell’approvazione del nuovo ddl, queste attività riceveranno una copertura legislativa a livello nazionale, anche oltre a specifiche iniziative regionali come questa della Regione Lombardia, per cui il ruolo delle farmacie come erogatori di servizi digitali ne risulterà sempre più potenziato.
Ma i servizi di telemedicina non sono gli unici presi in considerazione dal ddl che, nel suo complesso, tende a rimarcare la centralità delle farmacie come presidio di salute a livello territoriale, dove si possono svolgere attività sia di tipo più strettamente sanitario che amministrativo.
Dispensazione di farmaci e dispositivi medici per conto delle strutture sanitarie e scelta del medico di famiglia e pediatra
Nel nuovo ddl Semplificazioni le farmacie sono abilitate a dispensare, per conto delle strutture sanitarie, farmaci e dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale. Con il nuovo ddl, inoltre, i cittadini potranno scegliere il proprio medico di medicina generale o pediatra, direttamente in farmacia. Questa previsione in particolare agevola notevolmente i cittadini più anziani che potranno recarsi semplicemente in farmacia e scegliere il proprio medico.
Somministrazione di vaccini e test diagnostici
Un’importante novità è inoltre la possibilità da parte delle farmacie di somministrare i vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti di soggetti di età non inferiore a dodici anni. A oggi, infatti, gli unici vaccini somministrabili dalle farmacie sono l’antinfluenzale e l’anti-Covid ai maggiorenni. Presso le farmacie, inoltre, potranno essere effettuati test diagnostici che prevedono il prelevamento di campioni biologici a livello nasale, salivare e orofaringeo. Queste attività dovranno essere effettuate solamente da farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di uno specifico corso abilitante, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, e di successivi aggiornamenti annuali. La somministrazione di vaccini o effettuazione di test diagnostici potrà essere effettuata in aree o locali o strutture, anche esterne, idonee sotto il profilo igienico-sanitario e anche a garantire la tutela della riservatezza. Il ddl, inoltre, prevede espressamente che le aree, i locali o strutture debbano essere però ricomprese nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.
I requisiti per l’erogazione dei servizi sanitari in farmacia
Le farmacie che erogheranno i presso i propri locali dovranno essere autorizzate da parte dell’Asl territorialmente competente, che deve accertare servizi:
- abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitari;
- siano effettuati nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica;
- siano situati ad una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie.
Le farmacie che erogano servizi sanitari, inoltre, dovranno essere identificate apponendo nei propri locali, oltre alla croce verde, un’ulteriore insegna riportante la denominazione “Farmacia dei servizi”. Si deve inoltre fornire ai cittadini informazioni sull’esatta identificazione dei soggetti titolari delle farmacie che offrono i servizi. Infine, è previsto dal ddl che due o più farmacie di proprietà di soggetti differenti, possano esercitare in comune i servizi sanitari sopra menzionati. Le farmacie possono utilizzare i medesimi locali separati dalla sede originaria, previa sottoscrizione di un apposito contratto di rete. Con la precisazione che è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.