Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) introduce significative novità in materia di appalti pubblici allo scopo di fronteggiare situazioni di urgenza e particolare necessità legate alla pandemia.
Infatti, è previsto che tali norme riguardino tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021.
Le novità riguardano sia contratti sotto-soglia che sopra-soglia, oltre ad alcune norme trasversali che valgono per tutti i contratti affidati dalle stazioni appaltanti, nonché alcune norme processuali. Di seguito si riportano le principali modifiche.
Naturalmente, il Decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e, in tale occasione, le previsioni da esso introdotte potranno essere soggette a modifica.
1. CONTRATTI SOTTO SOGLIA
1.1. Innalzamento delle soglie di valore per affidamenti diretti e procedure negoziate, come segue:
a) affidamento diretto consentito per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando (art. 63 del Codice Appalti) per l’affidamento di:
- servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 214.000 euro (nei limiti dell’art. 35), previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici; tra 350.000 euro e un milione di euro, previa consultazione di almeno dieci operatori; oltre un milione di euro e 350.000 euro, previa consultazione di almeno quindici operatori.
In tali ipotesi, le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Non c’è preferenza nel Decreto per uno dei due criteri. Si prevede solo che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
1.2. Eliminate o dimezzate le garanzie provvisorie ex art. 93 del Codice Appalti: per le modalità di affidamento che precedono, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.
2. CONTRATTI SOPRA SOGLIA
2.1. Riduzioni dei termini: le stazioni appaltanti applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dal Codice Appalti (artt. 60, 61, 62 e 74) senza doverlo motivare nel relativo provvedimento, in quanto si considerano comunque sussistenti.
2.2. Ricorso alla procedura negoziata in caso di “estrema urgenza”: laddove i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, la procedura negoziata può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria.
2.3. Conservazione del contratto stipulato: salvo alcuni casi limitati, in caso di ricorso alla procedura negoziata in estrema urgenza di cui sopra, la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
2.4. Deroghe al codice appalti: nei casi di ricorso alla procedura negoziata in “estrema urgenza” e nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, e delle infrastrutture per la sicurezza pubblica e i trasporti, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli artt. 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del Codice Appalti e delle disposizioni in materia di subappalto.
3. TUTTI I CONTRATTI
3.1. Tempistiche accelerate: l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento (due mesi in caso di affidamento diretto). Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
3.2. Informativa antimafia provvisoria: fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
3.3. Vincolo alla stipula del contratto anche in pendenza di ricorso (modifica all’art. 32 del Codice Appalti): l’art. 32 come modificato prevede che (in grassetto le parti nuove):
- divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo eccezioni;
- la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto;
- non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
3.4. Limitata la possibilità di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica: fino al 31 luglio 2021, viene limitata la possibilità di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica (art. 107 del Codice Appalti) a casi particolari, tra cui l’adeguamento alle misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19. S prevede inoltre che, salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione menzionati, le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori o prestazioni connesse. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica.
4. MODIFICHE PROCESSUALI
4.1. Accelerazione del processo: modifiche all’art. 120 del Codice del processo amministrativo come segue:
- è previsto che, di norma, il giudizio si definisca all’udienza cautelare;
- sono dimezzati i termini per il giudice di depositare la sentenza con la quale definisce il giudizio (da 30 a 15 giorni dall’udienza di discussione) e si prevede che, quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza, senza necessità che le parti chiedano l’anticipata pubblicazione del dispositivo.
4.2. Misure cautelari: si richiama, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento previste dal Decreto, l’art. 125, c. 2 del Codice del processo amministrativo sulle infrastrutture strategiche che fornisce criteri restrittivi per la concessione di provvedimenti cautelari, chiarendo che si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del, e preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
5. NORME TRANSITORIE
5.1. Per le procedure in corso i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020, si dispone che il provvedimento di aggiudicazione debba adottarsi entro il 31 dicembre 2020 (sotto la responsabilità del RUP o dell’operatore economico).
5.2. Per i contratti in corso di esecuzione:
- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza;
- nei contratti di lavori, il direttore dei lavori adotta u SAL entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto e il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento;
- sono riconosciuti i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento del COVID-19, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo SAL successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
- laddove il rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 impedisca il regolare svolgimento dei lavori, servizi o forniture, ciò costituisce causa di forza maggiore, ex art. 107 del Codice Appalti e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’ANAC e le sanzioni previste.