Questo articolo è stato pubblicato su AboutPharma Online il 21 giugno 2019.
La legge n. 37 del 3 maggio 2019 (“Legge europea 2018”) ha introdotto una serie di modifiche al Decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 (“Codice del farmaco”) a recepimento della direttiva della Commissione europea n. 1527/2017, che integra la direttiva (Ue) n. 83/2001 per quanto concerne le norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano (Good manufacturing practice – “Gmp”).
Modifiche in materia di Gmp nella produzione e importazione dei medicinali
Di seguito le principali modifiche introdotte al Codice del farmaco in merito all’implementazione delle Gmp nella produzione e importazione dei medicinali, che si riflettono in un rafforzamento degli obblighi in capo agli operatori per garantire la qualità e sicurezza dei relativi prodotti. In primo luogo, si precisa che le Gmp devono essere applicate non solo ai medicinali per uso umano prodotti o importati in Italia, previa autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ma anche ai medicinali per uso umano utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, in attesa dell’adozione del Regolamento (Ue) n. 536/2014.
Ai fini della corretta applicazione delle linee guida sulle Gmp, sono state anche introdotte nel Codice del farmaco le specifiche definizioni di “produttore” e “medicinale sperimentale”. Inoltre, viene chiarito che i produttori di medicinali per terapie avanzate devono osservare le linee guida relative alle Gmp specifiche per tali medicinali previste dall’articolo 5 del Regolamento (Ce) n. 1394/2007.
Maggiori oneri per produttori e importatori di medicinali
Al fine di garantire un’adeguata qualità farmaceutica, la Legge europea 2018 ha modificato il Codice del farmaco prevedendo che i produttori:
- devono soddisfare determinati requisiti di qualità in ciascun sito di produzione e di importazione. Devono dotarsi, ad esempio, di personale competente e qualificato e le attrezzature utilizzate nelle operazioni di produzione ed importazione maggiorente decisive per la qualità dei prodotti devono essere sottoposte a qualifica e convalida.
- Devono implementare un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona altamente qualificata e indipendente dalla produzione. Possono essere utilizzati anche laboratori esterni autorizzati. Con riguardo ai medicinali sperimentali, nelle more dell’applicazione del Regolamento 536/2014, lo sponsor della sperimentazione deve garantire che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti indicati nella relativa domanda per ottenere l’autorizzazione alla sperimentazione.
- Devono conservare un campione per ogni lotto di medicinale per almeno un anno dalla relativa data di scadenza e i campioni delle materie prime per almeno due anni dall’immissione in commercio del prodotto finito.
- Devono attuare un sistema di registrazione e di esame dei reclami nonché un sistema efficace per ritirare tempestivamente i medicinali dalla rete di distribuzione. Essi registrano ed esaminano qualsiasi reclamo relativo ai difetti dei medicinali. Al tempo stesso, sono tenuti a comunicare all’Aifa e, se opportuno, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale (“Aic”) qualsiasi difetto che possa portare al ritiro del prodotto farmaceutico dal mercato o a restrizioni anormali delle forniture.
- Devono effettuare autoispezioni periodiche al fine di controllare il rispetto delle Gmp e deve altresì suggerire le eventuali misure correttive o le necessarie azioni preventive da attuare. Le autoispezioni e i correttivi devono essere registrati in documenti che devono essere conservati per almeno dieci anni.
Trasparenza e controlli
La Legge europea 2018 prevede altresì che qualsiasi operazione di produzione o importazione esternalizzata a un soggetto terzo deve essere oggetto di un contratto scritto e non può essere ulteriormente subappaltata senza l’autorizzazione scritta del committente. Il contratto deve tra l’altro specificare l’obbligo dell’appaltatore di rispettare i principi e le linee guida delle Gmp. Vengono introdotte anche nuove previsioni sullo svolgimento delle ispezioni sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti.
In particolare, si specifica che l’Aifa è tenuta ad osservare la raccolta delle procedure comunitarie relative alle ispezioni e allo scambio di informazioni (Compilation of community procedures on inspections and exchange of information), periodicamente aggiornata dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e pubblicata dalla Commissione europea. Inoltre, l’Aifa deve applicare un sistema di qualità adeguato e aggiornato per lo svolgimento di tali ispezioni. Inoltre, le disposizioni riguardanti la documentazione, la fabbricazione, i reclami e il ritiro dei farmaci sperimentali sono state eliminate dal Codice del farmaco poiché tali aspetti sono attualmente disciplinati dal Regolamento (Ue) n. 1569/2017.
Nuove norme sul divieto di vendita, utilizzo e stoccaggio dei medicinali
La Legge europea 2018 ha anche introdotto ulteriori ipotesi nelle quali l’Aifa può vietare la vendita e l’utilizzazione del medicinale nonché disporre il ritiro dello stesso. Si tratta dei casi in cui non siano stati osservati gli obblighi prescritti al momento del rilascio dell’Aic o al momento dell’approvazione delle variazioni da parte dell’Aifa. Infine, si è stabilito che la ditta titolare di Aic debba provvedere allo stoccaggio dei farmaci inutilizzati o scaduti presso appositi magazzini così come alla distruzione dei medicinali, previa autorizzazione dell’Aifa e sotto la vigilanza del comando dei Carabinieri. Tale procedura si applica anche ai medicinali sequestrati, salvo diversa indicazione da parte dell’autorità giudiziaria.