Piattaforme digitali: dei datori di lavoro (non proprio) come gli altri?

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Uber, Deliveroo, Foodora, Airbnb, non si contano più le piattaforme che mettono in contatto per via digitale clienti e lavoratori che fatturano una prestazione di servizi. Il fenomeno si sviluppa ovunque si trovi una connessione internet. Sfide socio-giuridiche in Francia ed in Italia.

1. Definizione di “piattaforme” e livello minimo di protezione

Sebbene ancora limitata (il 5% della forza lavoro in Europa nel 2017) ma in piena espansione, l’economia delle piattaforme, o Gig Economy, è considerata, da una parte, come una risorsa per la creazione di posti di lavoro, dall’altra, come una fonte di precarietà per i platform workers.

Davanti a delle forti mobilitazioni sociali (come la lotta tra tassisti e autisti di Uber nei nostri due Paesi), l’unione Europea non ha proposto alcuna definizione di piattaforme (sottolineando la difficoltà di darne una, considerata la grande varietà di piattaforme e di regolamentazioni interne) ma ha fatto appello ad un approccio direttamente incentrato sulla necessità di proteggere i lavoratori.

La Francia ha proposto, a partire dal 2016 (Loi Travail) una definizione legale di piattaforme (articolo 242 bis del Codice Generale delle Imposte) e successivamente, nel 2017, un livello minimo di misure a tutela del lavoratore della piattaforma che svolge il proprio impiego come lavoratore indipendente (Circolare 2017/256 integrata al Codice del lavoro). Questa c.d. “responsabilité sociale” della piattaforma (gestione dei contributi degli infortuni sul lavoro, formazione professionale etc.) si applica se quest’ultima determina le caratteristiche della prestazione di servizi fornita o del bene venduto e ne fissa il prezzo e se il lavoratore ha realizzato un fatturato annuale uguale o superiore al 13% del tetto massimo annuale della sicurezza sociale (vale a dire 5.165,16 euro nel 2018). Inoltre, è stata redatta anche una bozza di statuto sociale collettivo (diritto di sciopero etc.).

In Italia, la società e il mondo giuridico hanno intrapreso dei vivi dibattiti sulla questione del “Lavoro mediante piattaforme digitali” senza che, al momento, sia stata adottata alcuna norma. Vero è che il diritto del lavoro italiano è stato precursore della riflessione sul vincolo di subordinazione, essendosi dotato fin dagli anni 2000 di statuti intermedi (co-co-co, lavoro parasubordinato) tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Avendo, inoltre, riformato lo statuto del lavoro nel 2017, l’Italia si interroga legittimamente sulla necessità di aggiungere delle nuove categorie senza generare confusione.

2. La difficile qualificazione giuridica

Ovunque, e non soltanto in Italia ed in Francia, ci si domanda se le categorie giuridiche e le regole esistenti nel diritto interno siano applicabili ai lavoratori delle piattaforme: sono da considerarsi lavoratori subordinati (che beneficiano di uno statuto che tutela il diritto del lavoro in materia di licenziamenti) o lavoratori indipendenti dei quali bisognerebbe rafforzare la protezione?

Il giudice è in prima linea davanti a questa problematica, ed è spesso adito dagli interessati che perdono il proprio lavoro. Al momento attuale, la confusione regna sovrana in giurisprudenza. In Francia, dopo alcune esitazioni, il Tribunale del Lavoro di Parigi il 29 gennaio 2018 ha ritenuto che gli autisti Uber non sono lavoratori dipendenti, contrariamente a quanto deciso in Gran Bretagna. In Italia, i Tribunali di Milano, di Torino e poi di Roma hanno provvisoriamente proibito taluni servizi Uber per concorrenza sleale (ad oggi, in Italia è disponibile Uber Black ma non Uber Pop) ma non si sono pronunciati sulla natura dell’attività di questi lavoratori. Invece, il Tribunale di Torino, ha recentemente riconosciuto lo statuto autonomo dei riders di Foodora.

3. Prospettive

Queste decisioni variabili instaurano un clima di incertezza giuridica per tutti gli attori della platform economy. Secondo autorevole dottrina, la stessa avrebbe mandato in frantumi la concezione tradizionale del lavoro dipendente incentrato sulla nozione di vincolo di subordinazione. Converrebbe allora creare una categoria ex nihilo più adatta a questo nuovo genere di lavoratori. Più facile a dirsi che a farsi?

Un progetto di legge in questo senso è stato presentato in Italia nel 2017. Peraltro, il legislatore non si è ancora pronunciato sulla configurazione giuridica dei platform workers che resta in un zona grigia del diritto, soggetta alle incertezze della giurisprudenza. La Francia ha previsto delle misure tutelari di base senza prendere una posizione chiara sulla qualificazione del rapporto di lavoro. Se, per un verso, è apprezzabile il pragmatismo dell’iniziativa e la sua rapidità, per altro verso possiamo domandarci se tale disciplina reggerà nel lungo termine facendoci rimpiangere in particolare l’attuale assenza di misure sulla cessazione del rapporto.

Infine, la Commissione europea sostiene di voler lottare contro la frammentazione del mercato provocato dalla coesistenza di molteplici discipline interne al fine di garantire all’economia digitale un clima stabile. Il 26 aprile 2018, la stessa ha proposto delle norme comuni concernenti la relazione tra piattaforme online e imprese e possiamo sperare che a queste seguirà un’iniziativa volta a regolamentare il rapporto tra piattaforme e lavoratori.

Quando la realtà economica e sociale anticipa il diritto!

Articolo inserito in: French Desk, Diritto del Lavoro
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