Il ministero del lavoro e delle politiche sociali estende ai servizi di media audiovisivi l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente

Cerca per...
Cerca

L’Interpello n. 28/2012

Con l’interpello n. 28/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto affermativamente al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (il “Consiglio”), che aveva richiesto il parere ministeriale circa la possibilità di applicare la normativa sul lavoro intermittente ai servizi di media audiovisivi di natura discontinua o periodica.

Il Consiglio aveva basato l’istanza d’interpello sulla possibile assimilazione dei suddetti servizi – ed in particolare, dei servizi di live streaming, di webcasting e dei servizi prestati via internet – alle attività rese dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi, considerate ex lege attività discontinue e, pertanto, rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina del lavoro intermittente.

Il Lavoro Intermittente (o Lavoro a Chiamata)

Il lavoro intermittente – regolamentato dagli artt. 33 e ss. del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la cd. Riforma Biagi – è una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, caratterizzata dall’espletamento di prestazioni di carattere discontinuo a sola richiesta (la cd. chiamata) del datore di lavoro, il quale ha il vantaggio di usufruire delle prestazioni del lavoratore senza aver l’obbligo di garantire in maniera continua né il lavoro né la retribuzione.

La disciplina del lavoro intermittente, soggetta a specifiche limitazioni, è stata recentemente riformata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, che ne ha modificato l’ambito di applicazione e le modalità di utilizzo.

A seguito della suddetta riforma, possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro o, in ogni caso, con soggetti di età inferiore ai 24 anni e di età superiore ai 55.

Inoltre, laddove la contrattazione collettiva non abbia individuato quali siano le prestazioni discontinue per il settore di riferimento, secondo quanto precisato dal D.M. 23 ottobre 2004 – come confermato dalla C.M. n. 20/2012 – il datore di lavoro può ad ogni modo ricorrere al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento delle attività elencate nel R.D. n. 2657/1923 (il “Regio Decreto”) ed aggiornate nel corso degli anni.

Servizi del Settore Televisivo

Lo schema del lavoro intermittente rappresenta la fattispecie contrattuale ad hoc per il settore televisivo, in cui le prestazioni sono, per l’appunto, caratterizzate da un elevato grado di discontinuità.

Infatti, lo stesso Regio Decreto annovera tra le attività presuntivamente discontinue quelle rese da artisti dipendenti da imprese televisive e da operai addetti agli spettacoli televisivi. Alcun dubbio, quindi, in merito alla liceità di ricorso al contratto di lavoro a chiamata per tali categorie.

I dubbi – definitivamente chiariti dal Ministero del Lavoro – erano sorti, invece, in relazione alla possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per gli altri servizi di media audiovisivi – categoria nella quale rientrano i servizi del settore televisivo – che sono regolamentati dal D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (il “Testo Unico”), così come novellato dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 (il “Decreto Romani”).

Secondo la nuova formulazione dell’art. 2 del Testo Unico introdotta dal Decreto Romani, per servizi di media audiovisivi s’intende oggi non solo la radiodiffusione televisiva, ma anche “la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting […]  o un servizio di media audiovisivo a richiesta […]”.

La ridefinizione del concetto di servizi di media audiovisivi, oltre a tener in conto dell’evoluzione tecnologica che ha interessato tale settore, si è resa altresì necessaria nell’ottica di adattamento della disciplina italiana a quella comunitaria, soprattutto al fine di assicurare la libera circolazione dei servizi nell’ambito dell’Unione Europea anche nel settore de quo.

Le Conclusioni Ministero del Lavoro

Nel dare il proprio parere, il Ministero del Lavoro ha preso atto sia dei principi generali di cui all’art. 1 del Testo Unico, che tengono conto del “processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l’editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni”, sia del nuovo apparato definitorio dei servizi di media audiovisivi nei termini suindicati.

Il sì del Ministero del Lavoro al lecito ricorso del lavoro intermittente per i servizi di media audiovisivi ha ottenuto diffuso consenso in tale ambito, in cui spesso si incorre nella difficoltà di scelta della fattispecie contrattuale da utilizzare e da adattare alla peculiarità dei servizi ad esso connessi.

Indietro
Seguici su