Il 20 dicembre 2012 e 24 gennaio 2013 il Garante privacy ha emanato due provvedimenti che affrontano il problema dell’uso degli archivi storici online dei quotidiani e la reperibilità dei loro contenuti anche all’interno di motori di ricerca esterni.
Il provvedimento n. 31 del 24 gennaio 2013 ha ad oggetto alcuni articoli pubblicati all’interno dell’archivio online del quotidiano “La Repubblica” concernenti le vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto il ricorrente, in seguito prosciolto da ogni accusa per insussistenza del fatto. Tramite il ricorso presentato al Garante il ricorrente, richiedeva (i) in primo luogo la rimozione degli articoli in questione dall’archivio storico online del quotidiano, in subordine, (ii) l’integrazione degli articoli stessi affinché venisse precisato che egli era stato poi successivamente prosciolto da ogni accusa, infine (iii) l’implementazione di misure tecnologiche che impedissero l’accesso a tali articoli da parte dei principali motori di ricerca online.
L’editore resistente aveva respinto la richiesta di rimozione degli articoli sostenendo la liceità del trattamento dei dati del ricorrente in quanto effettuato per finalità documentaristiche all’interno dell’ambito dell’“archivio storico” del giornale online che, proprio in quanto “storico”, non poteva non riguardare il passato e non l’attualità. Ad ogni modo, a seguito della richiesta del ricorrente, l’editore aveva prontamente provveduto ad implementare gli accorgimenti tecnici necessari affinché gli articoli non fossero più indicizzati dai motori di ricerca esterni.
Il Garante ha in primo luogo riconosciuto la liceità della conservazione degli articoli di cronaca, come pure il contrapposto diritto dell’interessato ad ottenere un aggiornamento o un’integrazione dei dati personali che lo riguardano alla luce della sussistenza di sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca, incidendo sostanzialmente sull’immagine dell’interessato che da tali rappresentazioni emergeva.
Alla luce di ciò, così come aveva recentemente stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.5525/2012 (v. newsletter maggio 2012), il Garante ha ribadito la necessità di garantire la salvaguardia dell’attuale identità sociale del soggetto. In particolare, una notizia originariamente vera e completa diviene, in quanto parziale e non esatta, sostanzialmente non vera. E’ pertanto necessario contestualizzare e aggiornare le notizie di cronaca mediante collegamento con altre informazioni pubblicate in seguito.
Il Garante ha dunque imposto all’editore di provvedere alla predisposizione di un sistema all’interno del sopracitato “archivio storico” idoneo a segnalare (tramite indicazioni in nota o a margine) l’esistenza di successivi fatti rilevanti in modo da assicurare all’interessato il rispetto della propria attuale identità personale e al contempo garantire al lettore di ottenere informazioni attendibili e complete.
Vicenda analoga è stata affrontata dal Garante con il provvedimento n. 434 del 20 dicembre 2012, in cui l’oggetto del ricorso verteva sulla mancata rimozione/aggiornamento di articoli dell’archivio storico di “La Repubblica” concernenti le vicissitudini giudiziarie del ricorrente. Nel caso in esame il Garante ha ribadito il medesimo principio generale circa la necessità di portare a conoscenza di colui che legge online un articolo risalente le informazioni aggiornate sulla medesima notizia.
Gli articoli, nello specifico, narravano dell’arresto operato dalla magistratura svizzera del ricorrente e degli accadimenti che avevano portato all’apertura di un procedimento penale per concorso per abuso di ufficio in cui era stato coinvolto il ricorrente stesso. All’editore era stato chiesto di inserire alcune postille all’interno degli articoli suddetti dove venisse indicato (i) l’abbandono della causa da parte della magistratura elvetica, del pieno proscioglimento e relativo risarcimento per ingiusta detenzione, (ii) che il processo per concorso in abuso di ufficio era terminato con l’accertamento della prescrizione del reato, (iii) che il GIP di Milano aveva assolto con formula piena il ricorrente escludendo che le proprie attività imprenditoriali fossero collegate ad operazioni di riciclaggio.
Le difese dell’editore erano del tutto analoghe a quelle del caso riportato in precedenza. Anche qui, inoltre, l’editore aveva eliminato gli articoli dai sistemi di indicizzazione dei motori di ricerca esterni a seguito dell’apertura del procedimento, ma si era opposto all’aggiornamento di ogni singolo articolo.
Il Garante ha ritenuto che il trattamento dei dati personali del ricorrente, effettuato a suo tempo lecitamente senza il consenso dell’interessato per finalità giornalistiche, rientrando ora tra i “trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, di ricerca, cronaca e critica anche storica”, sia ora compatibile con gli scopi per i quali i dati erano stati raccolti in precedenza e possa essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi.
Di conseguenza, il Garante ha imposto anche in questo caso all’editore di introdurre all’interno del proprio archivio l’indicazione dell’esistenza di fatti successivi concernenti la medesima vicenda al fine di assicurare il rispetto dell’attuale identità personale del soggetto interessato, ottenibile solo grazie alla “completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista” e al contempo garantire all’utente “un’informazione attendibile e completa”.
Entrambi i provvedimenti fondano dunque il proprio ragionamento più che sul citato diritto all’oblio, sulla nozione di verità e sull’obbligo che questa perduri nel tempo quale portato del diritto di ogni singolo individuo all’identità personale e a vedere integrati/cancellati i propri dati personali.
La linea tracciata dal Garante, così come dalla magistratura, pare essere netta. Sul piano pratico si sottolinea come questa scelta potrebbe comportare un onere di aggiornamento costante dell’intero archivio a carico dei quotidiani online tale da potere indurre gli editori a inibire l’accesso agli archivi digitali stessi al pubblico, con grave perdita per le possibilità di ricerca e informazione su vicende storiche e l’esigenza del pubblico ad essere informato.
Permangono dunque alcune perplessità che solo il tempo potrà dirimere circa la scelta operata dalle autorità quale espressione o meno di un coerente equilibrio fra l’esigenza del singolo di veder tutelato il proprio diritto all’oblio, limitando l’indiscriminato accesso alle informazioni storiche, e le esigenze dei molti di essere informati.