In particolare, le modifiche già in vigore possono sintetizzarsi come segue:
- non sono più previsti vincoli alla compagine societaria della start up innovativa; infatti, non è più richiesto che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della start up sia detenuta da soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi;
- è ridotta dal 20% al 15% la percentuale di spese di ricerca e sviluppo richiesta, in via alternativa rispetto agli altri due requisiti come di seguito modificati, per il riconoscimento dello status di start up innovativa: di conseguenza, è sufficiente che nel bilancio della start up la voce delle spese in ricerca e sviluppo risulti pari o superiore al 15% del maggiore valore fra il costo e il valore totale della produzione;
- in aggiunta ai requisiti vigenti, la start up innovativa può impiegare quali dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, anche personale in possesso di semplice laurea magistrale (ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270);
- infine, la start up innovativa può essere titolare anche di “diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore” a condizione che tale programma sia direttamente afferente all’attività di impresa della start up innovativa. In termini pratici, questo significa che ai fini della qualificazione come start up innovativa potrebbe rilevare – insieme ad altri requisiti – anche la semplice titolarità di un software debitamente registrato.
Le modifiche apportate evidentemente mirano a rendere meno restrittivi i requisiti per l’accesso al regime delle start up innovative, ampliando così la platea delle imprese neocostituite che ne potranno beneficiare.
Pubblicato su Startupbusiness
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