FAQ STARTUP – SCELTA DEL VEICOLO SOCIETARIO

1. Esiste in Italia una normativa specifica in tema di startup?
In Italia non esiste una definizione di startup né una normativa specifica in tema di startup. Con il D.L. 179/2012 – convertito dalla Legge 221/2012 – è stata introdotta un’apposita regolamentazione per le sole startup qualificate come “innovative”.

Tale normativa specifica è stata successivamente attuata e arricchita dalle previsioni del D.L. 3/2015 – convertito dalla Legge 33/2015 – e dai successivi provvedimenti di natura ministeriale, dando vita ad una sorta di autonoma regolamentazione introdotta dal legislatore per le imprese startup di natura innovativa.

2. Quando una startup può definirsi innovativa?

L’art. 25 del D.L. 179/2012 definisce “startup innovative” le società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, non quotate, che soddisfano – congiuntamente – le seguenti caratteristiche:

  • sono società nuove o costituite da non più di 60 mesi;
  • è residente in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • presentano un fatturato annuo inferiore a 5.000.000 Euro;
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
  • non sono costituite in seguito a fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d’azienda.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini della qualifica di “innovativa”, la startup deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • almeno il 15% del maggiore importo tra fatturato e costi annui imputabile ad attività di R&S;
  • forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  • essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’attività e all’oggetto sociale dell’impresa.

Alle startup innovative è dedicata un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della Legge 221/2012, di conversione del D.L. 179/2012, e in possesso dei requisiti sopra indicati, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese e accedere alla disciplina prevista per le startup innovative per un periodo di tempo pari a: 4 anni, se la società è stata costituita entro i 2 anni precedenti; 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti; 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti. Le imprese di nuova costituzione, invece, possono fruire dell’iscrizione e beneficiare della disciplina per un periodo massimo di 5 anni.

3. Ci sono formalità specifiche o requisiti da soddisfare per mantenere la qualifica di startup?

Il mantenimento di requisiti specifici deve essere attestato annualmente soltanto in relazione alla qualifica di startup innovativa. In particolare, il rappresentante legale di tali società, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e in ogni caso entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti per legge mediante dichiarazione da depositare presso il Registro delle Imprese.

Qualora venga attestata la perdita dei requisiti ovvero manchi la dichiarazione annuale del rappresentante legale, entro 60 giorni dal verificarsi di tali circostanze, la legge dispone la cancellazione automatica delle startup innovative dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, fermo restando la permanenza dell’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro.

4. Quale forma giuridica può avere una startup?

Una startup può costituirsi secondo uno qualsiasi dei tipi societari disciplinati dal codice civile aventi scopo di lucro, ossia come società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) ovvero come società di capitali (società in accomandita per azioni, società per azioni, società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata). La startup innovativa deve necessariamente essere una società di capitali.

5. Quale sarebbe il veicolo societario più adeguato per costituire una startup? E perché?

La scelta tra società di persone e società di capitali non si pone per le startup innovative, per le quali è la stessa normativa che indica come veicolo societario obbligatorio le società di capitali.

In ogni caso, si ritiene che i veicoli societari più adeguati per costituire una startup, sia essa o no innovativa, siano le società di capitali, generalmente utilizzate per le attività che comportano un certo grado di rischio. Infatti, se da un lato gli adempimenti burocratici e i costi di costituzione e di mantenimento delle società di persone sono inferiori rispetto a quelli delle società di capitali, dall’altro lato le società di persone non hanno una perfetta autonomia patrimoniale come le altre.
Tra le società di capitali, poi, si consiglia generalmente la costituzione di S.r.l. Questo tipo societario può anche essere costituito con un capitale sociale oscillante da 1 euro a 10.000 euro e assicura maggiore flessibilità di gestione e organizzazione interna.

Al contrario, la S.p.A. impone un capitale sociale minimo di 50.000 euro e la presenza obbligatoria di un collegio sindacale, quale organo di controllo.

6. Quali sono gli incentivi per la costituzione di una startup?

Per la costituzione di startup innovative sono stati introdotti specifici incentivi di natura fiscale e burocratica. La legge non prevede, invece, analoghi incentivi per la costituzione di startup non innovative.
In primo luogo, sono stati notevolmente ridotti gli oneri per l’avvio. Le startup innovative sono infatti esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

A decorrere dal periodo di imposta 2017, le persone fisiche e le società che investono nel capitale di una startup innovativa possono beneficiare rispettivamente di una detrazione IRPEF e di una deduzione IRES del 30%. Tale agevolazione fiscale è subordinata a 2 condizioni: (i) un limite di investimento massimo per ciascun periodo di imposta, pari a 1.000.000,00 Euro per le persone fisiche e a 1.800.000 Euro per i soggetti passivi IRES, e (ii) un obbligo di mantenimento dell’investimento nella startup innovativa per almeno 3 anni.

Dal punto di vista burocratico, da luglio 2016 le startup innovative in forma di S.r.l. possono costituirsi digitalmente, sottoscrivendo l’atto costitutivo e lo statuto con firma elettronica o digitale, in alternativa alla redazione dell’atto pubblico notarile e alle formalità ad esso conseguenti.

In questo modo, la costituzione è stata semplificata e le spese legate all’intervento del Notaio sono conseguentemente venute meno.

Oltre a ciò, la procedura di costituzione è stata ulteriormente semplificata dall’introduzione di un modello uniforme di atto costitutivo e statuto, redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico (“Mise”), che dovrà essere utilizzato dai soci o azionisti (come del caso) che vogliano costituire digitalmente la società.

7. Esiste una normativa specifica che disciplina il processo di costituzione di una startup?

La normativa applicabile alla costituzione di una startup è legata al tipo societario scelto. Ricadendo la scelta su una società di capitali, per costituirla sono necessari (i) la stipula dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico dinanzi ad un Notaio e (ii) la registrazione della società presso il Registro delle Imprese da parte dello stesso Notaio, fatte salve le nuove disposizioni per le startup innovative.

Per le startup innovative costituite in forma di S.r.l., il D.L. 3/2015 ha introdotto la possibilità di costituire la società in forma digitale, sostituendo l’atto pubblico notarile con un atto sottoscritto con firma digitale, conforme al modello uniforme predisposto dal Mise. L’atto dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dai soci (o dagli azionisti) e dovrà essere trasmesso in via telematica al competente ufficio del Registro delle Imprese. Al termine dei controlli previsti dalla legge, l’ufficio provvederà ad iscrivere la società nell’apposita sezione speciale.

8. Ci sono regole specifiche per le startup in materia di corporate governance?

Anche in questo caso bisogna distinguere tra startup non innovative e startup innovative.

Nel primo caso, valgono le regole dettate dal codice civile per il tipo societario prescelto. Nel secondo caso, invece, il D.L. 179/2012 ha introdotto un insieme di regole specifiche, deroganti per alcuni aspetti alle regole del codice civile in materia di S.r.l. Le regole in questione riguardano:

  • la disciplina delle perdite sul capitale;
  • la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, di natura sia amministrativa che patrimoniale;
  • le operazioni di offerta al pubblico e di acquisto delle proprie quote;
  • l’emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore dei dipendenti/amministratori della società (cd. work for equity).

In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio di tale decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino a quel momento, inoltre, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Lo statuto delle startup innovative costituite in forma di S.r.l. può prevedere categorie di quote dotate di particolari diritti, nei limiti imposti dalla legge (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione o limitati a particolari argomenti).

Le startup innovative costituite in forma di S.r.l. possono, inoltre, effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi ed offrire al pubblico come prodotti finanziari le proprie quote, nonché strumenti finanziari partecipativi, attraverso le piattaforme di crowdfunding.

9. Quali sono gli strumenti di finanziamento di una startup?

Per una startup, gli investimenti effettuati da fondi o business angel o investitori professionali rappresentano i principali strumenti di finanziamento, poiché immettono capitale nella società consentendo lo sviluppo del progetto imprenditoriale e la crescita dimensionale della startup (si fa riferimento, in particolare, alle operazioni di venture capital).

Le startup innovative risultano più attraenti agli occhi degli investitori rispetto alle altre startup grazie alle peculiari regole di natura societaria –  categorizzazione delle quote e offerta al pubblico di prodotti finanziari – che aumentano la possibilità di raccolta di finanziamenti da parte della società. Il trading sul mercato è agevolato anche dall’esistenza di canali specifici, quali i portali di crowdfunding, aperti alle startup innovative.

10. Può fallire una startup? Esiste una normativa specifica che disciplina la fase di liquidazione/scioglimento di una startup?

La startup non innovativa può fallire e può essere assoggettata alle procedure concorsuali previste dalla legge.

La startup innovativa, invece, è assoggettata esclusivamente alle procedure previste dalla Legge 3/2012, ossia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, che le consentono di (i) richiedere un accordo di composizione della crisi con i debitori, oppure (ii) procedere alla liquidazione del patrimonio.

Tali procedimenti alternativi sono più rapidi ed efficienti rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e, al contempo, aiutano ad evitare le conseguenze del fallimento anche in termini reputazionali.

11. Che cosa si intende per PMI innovative? Qual è la differenza con le startup? Può una startup diventare una PMI innovativa?

Il D.L. 3/2015 definisce le piccole e medie imprese innovative (“PMI innovative”) come piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (i.e. imprese con meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro ovvero un bilancio inferiore a 43 milioni di euro), costituite in forma di società di capitali, non quotate, che possiedono i seguenti requisiti:

  • residenza fiscale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  • certificazione dell’ultimo bilancio redatto da un revisore contabile;
  • non iscritte come startup innovative nel Registro delle Imprese.

Oltre ai requisiti di cui sopra, le PMI innovative devono possedere almeno 2 dei seguenti ulteriori requisiti:

  • almeno il 3% del maggior importo fra costo e valore totale della produzione imputabile alla spesa in R&S e innovazione;
  • forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 1/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  • titolarità di almeno una privativa industriale o dei diritti relativi ad un programma per elaboratore elettronico, purché siano afferenti all’oggetto sociale e all’attività svolta dall’impresa.

Una prima principale differenza tra le PMI innovative e le startup, siano esse innovative e non innovative, è di natura dimensionale (il limite di fatturato annuo è pari a 5 milioni di Euro per le startup, contro i 50 milioni di Euro per le PMI innovative).

Poi, per quel che riguarda la qualifica di “innovative”, alle PMI non si applica il limite temporale di 5 anni previsto per le startup. Per questo motivo, a partire dal 2015, il legislatore ha consentito alle startup innovative, scaduto il termine di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e previa attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge per le PMI innovative, di effettuare il passaggio dell’iscrizione alla sezione delle PMI innovative. In questo modo, mantengono la qualifica di impresa innovativa e possono continuare a godere dei benefici previsti anche per le PMI innovative, ossia: esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo alla Camera di Commercio, agevolazioni fiscali (accessibili soltanto, però, alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale), deroghe al diritto societario (fatta eccezione per l’esonero dal fallimento e le norme in tema di lavoro subordinato che non si applicano alle PMI innovative).

Infine, si segnala che il D.L. 50/2017 – convertito dalla Legge 96/2017 –ha esteso a tutte le PMI costituite in forma di S.r.l., anche non innovative, le seguenti deroghe al diritto societario: (i) creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, di natura sia amministrativa che patrimoniale; (ii) operazioni di offerta al pubblico e di acquisto delle proprie quote.

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