Il term sheet è il documento utilizzato dalle parti, che hanno già avviato una negoziazione in vista della realizzazione di un’operazione di investimento, al fine di:
- confermare l’intenzione di proseguire nelle trattative;
- cristallizzare quei punti su cui vi è già un accordo di massima;
- definire la struttura e la tempistica dell’operazione;
- disciplinare la fase successiva di negoziazione stabilendo tempi e modalità di svolgimento;
- identificare le questioni che dovranno essere oggetto di ulteriore negoziazione, nonché oggetto di una disciplina dettagliata nell’accordo di investimento.
Si tratta di un atto prodromico all’accordo di investimento. Rappresenta un punto di arrivo per la negoziazione condotta fino a quel momento e, allo stesso tempo, un punto di partenza per le negoziazioni future che porteranno alla finalizzazione dell’accordo di investimento.
2. Si sente spesso parlare, oltre che di term sheet, di lettera di intenti, memorandum of understandings e simili documenti: quali sono le differenze?
Term sheet, lettera di intenti nonché memorandum of understandings sono espressioni utilizzate nella prassi per identificare la stessa tipologia di documento, ossia un documento che, come detto, non è finalizzato a vincolare le parti alla realizzazione dell’operazione di investimento, bensì ha lo scopo di confermare l’intenzione delle parti di procedere con le negoziazioni ed aiutarle nello svolgimento delle stesse.
3. Il term sheet è un documento assolutamente necessario in una operazione di investimento? In quale fase dell’operazione di investimento va collocata la redazione e la negoziazione di un term sheet?
La necessità o meno di predisporre un tale documento dipende dai tempi, dalla complessità dell’operazione di investimento e dalla tipologia di parti coinvolte.
Nel caso in cui le parti siano riuscite già nella prima fase delle negoziazioni ad accordarsi su tutti i punti dell’operazione e siano intenzionate a chiudere rapidamente le trattative, potrebbe essere più efficiente e conveniente (anche per un risparmio di tempo e di costi) procedere direttamente alla redazione dell’accordo di investimento.
Ciò è possibile (ed auspicabile) che succeda quando si sta negoziando un investimento nella fase seed che vede coinvolti business angel.
Diversamente, se la negoziazione si è protratta nel tempo e le parti non sono ancora giunte ad un accordo, potrebbe risultare utile cristallizzare i punti principali che sono stati oggetto di negoziazione fino a quel momento, nonché verificare il reciproco interesse delle parti di proseguire nelle trattative per definire quei punti rimasti ancora aperti.
In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni enunciate sopra, quando le controparti contrattuali sono rappresentate da fondi di investimento, solitamente questi ultimi avranno necessità di sottoscrivere un term sheet da sottoporre all’attenzione dei rispettivi comitati interni ai fini dell’approvazione dell’operazione.
4. Qual è l’efficacia giuridica di un term sheet?
Da un punto di vista giuridico, il term sheet potrebbe rilevare ai fini della responsabilità pre-contrattuale delle parti coinvolte.
Il term sheet, se scritto bene, non dovrebbe vincolare le parti alla conclusione dell’operazione di investimento, ma dovrebbe vincolarle a proseguire le trattative in buona fede.
Pertanto, qualora una parte dovesse ritirarsi dalle trattative senza un giustificato motivo quando le trattative siano in una fase ormai avanzata e dopo aver indotto l’altra parte a credere che l’operazione si sarebbe conclusa, quest’ultima potrebbe agire nei confronti della parte che si è ritirata chiedendo di essere risarcita dei danni subiti dall’interruzione improvvisa delle trattative, purché sia in grado di provare di aver perso altre opportunità di business avendo confidato nel buon esito delle negoziazioni in corso.
5. Struttura e clausole: quali le clausole indispensabili e quali le clausole accessorie più diffuse nella pratica? E’ opportuno distinguerle tra vincolanti e non vincolanti?
Considerate le finalità del term sheet, l’aspetto più importante e delicato nella redazione di tale documento consiste nell’indicare quali clausole sono vincolanti per le parti e quali, invece, non lo sono.
La parte del term sheet relativa alla descrizione dell’operazione che riporta informazioni sui valori, modalità e tempi di realizzazione dell’investimento non dovrebbe essere vincolante, in quanto tali questioni saranno oggetto di ulteriori discussioni ed approfondimenti nel corso delle successive negoziazioni e troveranno poi una disciplina dettagliata nell’accordo di investimento.
Al contrario, dovrebbero essere considerate come vincolanti le clausole che stabiliscono la durata delle negoziazioni future, tempi e costi dell’attività di due diligence, ove prevista, impongono alle parti di non negoziare con terzi per tutta la durata delle suddette negoziazioni, introducono un termine di efficacia del term sheet che solitamente coincide con il termine di durata delle negoziazioni, indicano la legge applicabile ed il foro competente nel caso di controversia tra le parti a seguito dell’interruzione improvvisa delle trattative o in merito all’interpretazione ed esecuzione del term sheet, disciplinano le modalità di calcolo e di pagamento dei costi che potranno essere sostenuti dalle parti nel corso delle trattative.
Queste considerazioni sono rilevanti in quanto il term sheet, redatto in maniera dettagliata e senza le opportune distinzioni tra clausole vincolanti e non vincolanti, potrebbe (in teoria) presentare le caratteristiche di un contratto preliminare ed essere interpretato come tale, vincolando le parti anche alla realizzazione dell’operazione di investimento.