Online Banking: una comunicazione via email è sufficiente a informare i consumatori?

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1 Febbraio 2017
L’invio della documentazione contrattuale via email basta a soddisfare le esigenze informative dei consumatori? Ecco cosa dice il diritto comunitario

Lo sviluppo di piattaforme di online banking, tra gli altri vantaggi, ha consentito nei rapporti con la clientela una sostanziale dematerializzazione delle comunicazioni periodiche, nonché della documentazione contrattuale relativa ai servizi forniti.

Ma fino a che punto ci si può spingere in quest’attività di dematerializzazione?

L’invio della documentazione contrattuale via email è idoneo a soddisfare le esigenze informative dei consumatori secondo il diritto comunitario?

A queste domande ha risposto la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 25 gennaio scorso nella causa C-375/15 (BAWAG), chiarendo con quali modalità, secondo quanto previsto dalla direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno (Direttiva 2007/64/CE), un fornitore di servizi di pagamento può comunicare ai consumatori le condizioni contrattuali del servizio prestato e le eventuali modifiche alle stesse.

Secondo la Corte europea, chiamata ad interpretare il diritto comunitario nell’ambito di un’azione giudiziaria intentata in Austria da un’associazione di consumatori nei confronti di una banca, a determinate condizioni una email può rappresentare il “supporto durevole” attraverso il quale devono essere comunicate le informazioni contrattuali ai consumatori.

In particolare, le informazioni trasmesse ai consumatori attraverso una casella email integrata in una piattaforma di online banking, possono essere considerate fornite su un supporto durevole soltanto qualora vengano soddisfatte due condizioni:

  • la piattaforma deve permettere all’utente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere e riprodurle in maniera identica, per un periodo di congrua durata, senza possibilità di alcuna modifica unilaterale del loro contenuto da parte del prestatore o da parte di altro professionista; e
  • se l’utente di servizi di pagamento è obbligato a consultare la piattaforma al fine di prendere conoscenza delle informazioni medesime, la trasmissione di tali informazioni sia accompagnata da un comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento, destinato a portare a conoscenza dell’utente l’esistenza e la disponibilità di tali informazioni sulla piattaforma.

Pubblicato su Wired

Articolo inserito in: Fintech, Insurtech
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