André Malraux l’aveva previsto: “il ventunesimo secolo o sarà religioso, o non ci sarà”!
La questione religiosa – sebbene sia stata per molto tempo accantonata alla sfera privata – penetra oggi in tutti i livelli della vita sociale e professionale (al momento dell’offerta di lavoro, dell’assunzione e durante l’esecuzione del contratto di lavoro).
In questo articolo proveremo ad analizzare il modo in cui Francia e Italia affrontano giuridicamente il principio della laicità.
La laicità in Francia
Il principio di laicità in Francia ha un forte valore costituzionale e simbolico. Ha avuto origine nella Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen del 1789, cui ha fatto seguito la separazione tra Chiesa e Stato tramite la legge del 1905. Più di recente, con la legge dell’11 ottobre 2010 è stato proibito l’occultamento del volto negli spazi pubblici.
Tuttavia, la laicità in Francia si applica solo agli enti pubblici e alle imprese private che svolgono un servizio pubblico. Per quanto concerne il settore privato, si applicano:
- un principio di libertà di religione e, quale suo corollario, un divieto di discriminazione;
- delle possibili restrizioni alla libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose.
In seguito all’introduzione della Loi travail del 2016, il codice del lavoro ha previsto che il regolamento interno (obbligatorio per le imprese con almeno 20 dipendenti) possa prevedere un “principio di neutralità”, a condizione che le anzidette restrizioni siano:
- proporzionate rispetto all’obiettivo ricercato;
- giustificate dalla necessità di buon andamento dell’impresa o dal bilanciamento con l’esercizio di altri diritti fondamentali o libertà.
Il giudice (nazionale e comunitario) interviene per valutare il giusto equilibrio tra gli imperativi in questione.
A tal proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 14 marzo 2017, ha giudicato che un’impresa privata può – nel proprio regolamento interno – vietare l’utilizzo di segni religiosi visibili (nel caso di specie si trattava del velo islamico).
La laicità in Italia
In Italia è previsto un principio costituzionale di laicità, temperato da una sorta di primazia, storica e culturale, riconosciuta dallo Stato italiano in favore della religione cattolica al punto tale che in dottrina si parla di principio di “laicità relativa”. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’ha ricordato nella sentenza Lautsi del 18 marzo 2011, sottolineando anche il fatto che si sia in presenza “di un panorama europeo assai composito e vario, dal punto di vista sia storico sia culturale”. Tutto ciò ha determinato una concezione di laicità differente all’interno di ciascuno Stato membro, proprio come accaduto per la Francia e per l’Italia. Invero, quest’ultima applica il principio di laicità tanto con riferimento al settore pubblico, quanto a quello privato.
La primazia della religione cattolica è evidente nel settore pubblico italiano: sulle pareti delle scuole pubbliche e dei tribunali si trovano crocifissi; circostanza invece impensabile in Francia. Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione italiana del 14 marzo 2011 riguardava il rifiuto di un giudice di tenere un’udienza in un’aula contenente un crocifisso, in quanto l’esposizione di tale simbolo religioso avrebbe violato la sua libertà di religione e d’opinione. La Suprema Corte ha affermato che il giudice ha illecitamente rifiutato di eseguire la propria prestazione lavorativa. In Francia, per contro, con la vigenza di un principio assoluto di laicità nel settore pubblico, il comportamento tenuto dal giudice sarebbe risultato lecito.
Tuttavia, nel settore privato, l’Italia (come la Francia) promuove la libertà di religione e il divieto di discriminazione per motivi religiosi (al momento dell’assunzione, ma anche del licenziamento), in conformità con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la Direttiva Europea 2000/78/CE “per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.
Obbligazioni previste dal contratto di lavoro rispetto alle libertà religiose
Vi è inoltre una comunità di vedute circa la prevalenza delle obbligazioni previste dal contratto di lavoro rispetto alle libertà religiose, tuttavia con un contenzioso più contenuto in Italia. Salvo diverso accordo, il datore di lavoro francese o italiano non è tenuto ad adattarsi alla religione dei propri dipendenti (diversamente da quanto accade negli USA o in Canada). Parimenti, non è tenuto a organizzare l’orario di lavoro o la configurazione dei propri locali per motivi religiosi (preghiere, feste religioso, digiuni, esigente alimentari ecc.). Tuttavia, nel quadro del suo potere di direzione, può decidere diversamente e prevedere, in particolare, di mettere a disposizione dei propri dipendenti un luogo di culto (eventualmente a rotazione, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione).
Se la questione del fatto religioso non è di per sé nuova, la crisi morale post-attentati conduce le società stabilite in entrambi i paesi ad approfondire riflessioni sul concetto di “vivere insieme” all’interno della stessa nonché sull’armonizzazione – sia all’interno dello spazio pubblico, che privato – di nuove forme di espressione religiosa.
A tal proposito, in Francia, si registrano disposizioni di legge recenti e la proliferazione di “guide pratiche di laicità”, che dimostrano l’esistenza di un dibattito circa il principio di laicità, il cui uso non è facile in una società ancora scioccata, ma in cerca di coesione, soprattutto nel mondo del lavoro.
In Italia non si registra nessuna legge recente, ma si riscontra l’applicabilità del diritto dell’Unione Europea e un vivo dibattito sulla laicità tra i professionisti del diritto che sembra essere più chiaro, ma calato in un contesto meno passionale.