«Dirigeants» in Francia / «dirigenti» in Italia: quali sono le differenze?

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31 Ottobre 2017
La traduction française de cet article est disponible en cliquant sur ce lien (Le Petit Journal).

Nonostante la somiglianza lessicale, i termini « dirigeants » – in Francia – e « dirigenti » – in Italia – non sono dal punto di vista semantico perfettamente sovrapponibili.

L’apparente omonimia può così causare incomprensioni tra operatori dei due Paesi.

Con il presente contributo, ci si propone di chiarire le accezioni del termine nelle rispettive lingue al fine di evitare equivoci.

Chi sono i «dirigenti» in Francia?

In Francia, il termine “dirigeant” è diffuso: non si tratta in realtà di un termine tecnico proprio delle scienze giuridiche, ma piuttosto di un sostantivo del linguaggio comune. Invero, non vi è nella legislazione francese una vera e propria definizione giuridica del termine.

Si può affermare che in Francia i dirigenti sono solitamente le persone collocate al vertice dell’impresa; in quanto tali i dirigenti possono anche essere inquadrati come lavoratori subordinati, ma detto rapporto lavorativo non è un elemento essenziale della figura del “dirigeant” francese.

Il termine è dunque riferibile in Francia a una molteplicità di fattispecie: dal “cadre dirigeant – salarié” (equivalente del dirigente italiano) al “dirigeant mandataire social” (ovvero l’amministratore di società).

Il termine “dirigeant mandataire social” (o anche “dirigeant social”) include per esempio gli amministratori delle società francesi SA/SARL/EURL, il presidente/amministratore delegato/direttore generale di SA, i membri del comitato esecutivo di SA, gli amministratori di SARL e di SNC ecc.) afferisce all’ambito del diritto commerciale e fa riferimento al Codice del Commercio francese. Il dirigeant social è soggetto ad una propria disciplina peculiare, che prevede, tra l’altro, la possibilità di revoca libera del dirigeant (c.d. revoca ad nutum). Si ricorda che nell’ordinamento francese il “mandat social” è definito come il potere, riconosciuto dai terzi, di rappresentare, dirigere e gestire l’impresa. I dirigeant social, nominati dai soci, sono pertanto legittimati ad agire in nome e per conto della società, secondo le previsioni del Codice di Commercio francese, il quale detta una disciplina peculiare per ciascun tipo di società.

Il “cadre dirigeant è invece soggetto al diritto del lavoro francese, che inquadra il “cadre dirigeant tra i lavoratori subordinati. L’articolo L.3111-2 del Codice del Lavoro francese definisce il cadre dirigeant mettendo in risalto il regime speciale applicabile, che deroga (in particolare per quanto concerne il tempo di lavoro) quello previsto per altre categorie di lavoratori subordinati:

(traduzione libera) «Il cadre dirigeant non è assoggettato alle disposizioni dei titoli II e III. Sono considerati cadres dirigeants i dipendenti subordinati (cadres) aventi potere di direzione [1] ai quali sono assegnate delle responsabilità la cui importanza implica una notevole indipendenza nell’organizzazione del proprio tempo di lavoro, che sono legittimati a prendere decisioni in maniera autonoma e che percepiscono una remunerazione elevata tenuto conto delle remunerazioni generalmente pagate dal datore di lavoro».

Leggendo tale definizione si comprende che il cadre dirigeant identifica una particolare sub-categoria di lavoratori subordinati, cioè coloro che dispongono di un’autonomia, di una remunerazione e di un potere di decisione più elevati rispetto ad altri lavoratori subordinati. Pertanto, non tutti i cadres, anche se identificati come responsabili di una certa area dell’impresa (per esempio il direttore finanziario o il responsabile delle risorse umane) non saranno necessariamente considerati come cadre dirigeant ai sensi del Codice del Lavoro se la caratteristica delle loro funzioni non soddisfa le condizione previste dall’art. L.3111-1.

Notiamo che il termine cadre dirigeant è quello che più si avvicina al termine dirigente proprio dell’ordinamento italiano.

Inoltre, numerose regole applicabili ai cadres, e, in particolare, ai cadres dirigeants, sono previste dalla contrattazione collettiva francese in funzione del settore di attività cui questi appartengono.

È infine opportuno segnalare che la giurisprudenza francese ammette, in determinati casi, che si cumulino il rapporto di lavoro dirigenziale ed il mandato sociale di amministratore. Tuttavia si tratta di un’ipotesi eccezionale, condizionata al verificarsi di alcune condizioni (Cass soc, 25 gennario 1957, n° 851, Bull civ Iv, n°83 ; Cass soc, 5 febbraio 1981, n° 79-14.798 ; Cass soc, 29 novembre 2006). Ad ulteriore garanzia, è inoltre opportuno che il Pôle emploi (comparabile al Servizio Pubblico per l’Impiego) ammetta tale cumulo. In questi casi particolari i dirigeants beneficeranno delle norme più favorevoli previste dal Codice del Lavoro e dalla contrattazione collettiva a favore dei lavoratori subordinati (in particolare in relazione a compensi, licenziamenti, disoccupazione e pensioni).

Chi sono i “dirigenti” italiani?

I dirigenti sono tradizionalmente definiti, secondo l’espressione consolidata nel diritto italiano, come l’alter ego” dell’imprenditore. Tuttavia, contrariamente a quanto avviene in Francia, si tratta sempre – ed esclusivamente – di lavoratori subordinati.

Inoltre, è importante sottolineare che, in Italia, il termine “dirigente” rappresenta qualcosa di più che un semplice titolo: si tratta infatti di una figura soggetta ad un regime giuridico specifico, in particolare con riferimento al contenuto di determinate clausole del contratto di lavoro, alle disposizioni della contrattazione collettiva applicabili nonché alle indennità previste in caso di licenziamento, ecc.).

La categoria dei “dirigenti” è espressamente indicata dall’art. 2095 del Codice Civile italiano come la più elevata delle quattro categorie di lavoratori subordinati:

“I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai”.

Detta norma merita alcune osservazioni:

In primo luogo, come già detto, secondo il diritto italiano i dirigenti sono dei lavoratori subordinati, sebbene essi siano di fatto posti in una posizione apicale all’interno dell’impresa. In altri termini, utilizzando un’espressione inglese, si può dire che i dirigenti sono gli “impiegati top-level” e i “top manager”, come per esempio il direttore commerciale, il direttore finanziario, il direttore amministrativo e finanziario ecc.

In secondo luogo, va segnalato che anche in Italia la possibilità di cumulare la posizione di amministratore e quella di lavoratore subordinato è ammessa a condizione che vengano rispettate le condizioni dettate dalla giurisprudenza (Cass it, 12 janvier 2002, n. 1424 ; Cass it, 1er 2012, n. 1424), in particolare, non può trattarsi di amministratore delegato con poteri illimitati di ordinaria e straordinaria amministrazione, di presidente del consiglio di amministrazione (se è nella posizione di esprimere da solo la volontà della società), di amministratore unico, né di direttore generale (se libero di gestire la società negli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione). Invero, nel diritto italiano, questi ultimi si immedesimano nella loro carica e quindi con la persona giuridica che “amministrano” (cd. “teoria organica”), escludendo quindi la possibilità di configurare un vincolo di subordinazione. Rispettando queste condizioni, un Presidente del Consiglio d’Amministrazione di SA, per esempio, in Italia non potrà essere indicato con l’utilizzo del vocabolo “dirigente”.

In terza battuta, la categoria dei dirigenti è diversa rispetto quella dei quadri e dell’impiegato con funzioni direttive, e si colloca all’apice della scala gerarchica all’interno dell’impresa. Il dirigente sarà in effetti generalmente incaricato della gestione della società o di un ramo di essa, mentre i quadri e gli impiegati con funzioni direttive saranno per contro collegati a un’entità più ristretta e soggetti al potere di indirizzo della Direzione dell’impresa o di un dirigente (Cass it, 16 juin 2003, n° 9640). Inoltre, la giurisprudenza italiana ha precisato che la gestione degli obiettivi dell’impresa è, in generale, una funzione riservata ai dirigenti e non ai quadri o agli impiegati con funzioni direttive (Cass it, 3 juin 2014, n° 12356).

Infine, va rilevato che il codice civile cita la categoria dei dirigenti senza tuttavia darne una definizione precisa. Di conseguenza, il legislatore italiano ha lasciato alla giurisprudenza e alla contrattazione collettiva il compito di definire più opportunamente la portata del termine “dirigente” e il relativo regime applicabile.

Invero, la giurisprudenza (si veda a titolo esemplificativo, la sentenza del 21 febbraio 2013 Tribunale di Milano, IPAM c/ Convivium Giu. Ni. Gi. S.r.l. e, nella medesima direzione, Cass., 19 settembre 2005, n. 18482) ha elaborato la seguente definizione:

« I tratti caratteristici dei dirigenti di aziende industriali e distintivi rispetto a figure simili, come quella d’impiegato con funzioni direttive, sono : a) l’autonomia decisionale; b)l’ampiezza delle funzioni tali da influire sulla conduzione dell’intera azienda (o di un suo ramo autonomo) e non circoscritte, come nel caso dell’impiegato con funzioni direttive, a un settore o ramo o servizio o ufficio della stessa.”

In sintesi, la giurisprudenza italiana ritiene quali caratteristiche caratterizzanti la qualifica di dirigente: 1) la natura delle competenze attribuite; 2) il grado di autonomia e il potere di discrezionalità secondo il quale tali funzioni sono esercitate.

Per il resto, come in diritto francese, sarà compito della contrattazione collettiva (in particolare, i principali: «CCNL Industria, terziario, commercio») definire, per ciascun settore, i dettagli delle regole applicabili ai dirigenti.

Conclusioni:

Dalle considerazioni che precedono emerge che il termine dirigeants ha nel diritto francese un significato più ampio rispetto al diritto italiano, in quanto comprende sia il rapporto di lavoro subordinato/dirigenziale, che il mandato di amministrati di società.

Pertanto, francesi e italiani utilizzano il termine dirigente nella medesima accezione solo quando fanno riferimento ai lavoratori dipendenti che occupano posizioni apicali nell’organigramma aziendale. In Francia si tratta del cadre dirigeant come definito dalla disciplina speciale (soprattutto per quanto concerne l’autonomia decisionale) dell’articolo L. 3111-1 del Codice del Lavoro francese ed in Italia del dirigente di cui all’art. 2095 del codice civile.

Articolo inserito in: French Desk
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