Diritto all’oblio vs. diritto di cronaca

28 Aprile 2015
Il Garante Privacy, con provvedimento n.618 del 18 dicembre 2014 (disponibile al seguente link), ha respinto il ricorso di una persona che contestava il rifiuto di Google di deindicizzare un articolo che riferiva di un’inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata e che, a suo avviso, era “estremamente fuorviante ed altamente pregiudizievole”.

Il Garante Privacy ha ritenuto che il diritto di cronaca, nel caso in esame, dovesse prevalere sul diritto all’oblio, in quanto la notizia, di cui si chiedeva la deindicizzazione, risultava essere molto recente e soprattutto di indubbio interesse pubblico, riferendosi ad un’importante indagine giudiziaria che vedeva coinvolte numerose persone.

Il Garante Privacy ha inoltre ricordato che, nel caso in cui la persona interessata ritenga non veritiere le notizie che la riguardano, la medesima può chiedere all’editore che i dati contenuti nell’articolo siano aggiornati, rettificati o integrati.

Nell’ambito del medesimo procedimento, il Garante ha avuto modo di pronunciarsi, per la prima volta, sui cosiddetti “snippet“, ossia le sintesi automatiche generate da Google e poste a corredo dei risultati di ricerca. In merito, il ricorrente aveva richiesto a Google che, in alternativa alla deindicizzazione, si provvedesse a cancellare o modificare lo snippet posto sotto il link all’articolo, in quanto non in linea con il contenuto dello stesso, poiché associava il proprio nominativo a reati più gravi rispetto a quelli per i quali era indagato.

Rispetto a tale richiesta, ritenuta legittima dal Garante Privacy, è stato dichiarato non luogo a provvedere, avendo Google proceduto ad eliminare gli snippet dell’articolo in questione.

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